Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49773 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49773 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME nato ad AVELLINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino in data 2 aprile 2021, nei confronti – per quanto qui rileva – di NOME COGNOME, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di truffa e falso, estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto con rideterminazione della pena.
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente, deducendo un articolato motivo di impugnazione, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità per il residuo delitto di ricettazione.
Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.
proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Si deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
t