Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5484 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5484 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da.
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia emessa il 25 maggio 2024 dal locale Tribunale, per il reato di cui agli artt. 624 e 625, camma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.
Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall’imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo special della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente