Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1206 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1206 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (ALIAS) nato a SAFI( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di lesioni pluriaggravate, commesso in Torino il 29 ottobre 2020.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME personalmente, articolando due motivi con i quali denuncia vizi di carenza e di illogicità motivazionale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e sollecita questa Corte a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117 Cost..
Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall’imputato e da lui presentato.
Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011).
A nulla rileva, oltretutto, che la firma dell’imputato sia stata autenticata da un avvocato ancorché cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221).
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
Il C ngliere estensore … i )c
Il Presidente