Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49759 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/10/2022 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
NOME ha proposto ricorso personale avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17/03/2022 con la quale è stata confermata la condanna alla pena inflittagli dal Tribunale di Benevento con sentenza del 26/05/2017 perché ritenuto responsabile di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere presentato dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1,
comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018 – Rv. 272011 – in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
La Presidente