Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49539 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49539 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 21 marzo 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui NOME COGNOME stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il COGNOME ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall’interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato.
Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche ‘del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010).
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
La natura di ricorso personale, peraltro, non viene meno per effetto dell4So o- t ,r scrizione del condannato da parte del difensore di fiducia (Sez. 4, Ord. n. 29202 del 30/05/2018, Gentili, non massimata).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro quattromila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.