Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42356 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42356 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATRICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Frosinone in data 21 febbraio 2022 nei confronti di COGNOME NOME;
rilevato che il ricorso, che deduce vizio di motivazione per travisamento della prova, risulta presentato personalmente dall’imputato;
considerato, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO Estensore
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La Presidente