Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48878 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48878 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
)
avverso l’ordinanza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di RIETI
dato avviso alle parti; AN
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione con la quale sono stati revocati i benefici dell’indulto concessi a NOME COGNOME, per avere l’imputato riportato condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso in data 20 febbraio 2008, alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa, con sentenza rivenuta definitiva in data 4 dicembre 2018.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione e violazione della legge n. 241 del 2006, risulta proposto personalmente dal COGNOME, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre idente