Ricorso per cassazione: perché è necessaria la firma dell’avvocato?
Presentare un ricorso per cassazione è una fase delicata e altamente tecnica del processo penale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale, spesso sottovalutata: il ‘fai-da-te’ non è ammesso. La legge impone requisiti di forma stringenti la cui violazione comporta conseguenze severe, come la dichiarazione di inammissibilità dell’atto. Vediamo nel dettaglio una decisione che ribadisce l’obbligo imprescindibile di farsi assistere da un difensore specializzato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in via definitiva per reati di bancarotta, decideva di presentare personalmente un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare una precedente sentenza della stessa Corte che aveva confermato la sua responsabilità penale. L’appellante ha agito in prima persona, redigendo e depositando l’atto senza l’ausilio e la sottoscrizione di un legale.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura procedurale. La decisione si basa su una violazione formale insuperabile: la mancanza della firma di un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni: La Riforma Orlando del 2017
La chiave di volta della decisione risiede nella Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa normativa ha modificato in modo significativo le regole per la presentazione del ricorso per cassazione. In particolare, ha stabilito che, a partire dal 3 agosto 2017, l’imputato (e quindi anche il condannato) non ha più la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione.
L’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla riforma, prevede espressamente che gli atti di ricorso debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che sia la sentenza impugnata che il ricorso straordinario erano successivi a tale data, rendendo la nuova disciplina pienamente applicabile. La norma non lascia spazio a interpretazioni: la sottoscrizione del difensore specializzato è un requisito di ammissibilità inderogabile. La sua mancanza comporta una declaratoria di inammissibilità ‘de plano’, ovvero senza udienza, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla stessa riforma.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente non solo è inutile, ma è anche controproducente.
L’esito di un ricorso presentato senza i requisiti di legge è, infatti, duplice e negativo:
1. Inammissibilità dell’atto: le ragioni del ricorso non vengono neanche prese in considerazione.
2. Condanna alle spese: il ricorrente è tenuto a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
La lezione è chiara: la procedura penale, specialmente nel giudizio di legittimità, richiede competenze tecniche specifiche che solo un professionista abilitato può garantire.
Un imputato o condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene depositato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile “de plano”, cioè senza nemmeno una discussione nel merito, sulla base della sola verifica formale degli atti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42019 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42019 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: ‘NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625-bis avverso la sentenza n. 4821 emessa dalla sez. V di questa Corte in data 5 dicembre 2023, con cui era rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 16 dicembre 2022, che, per quanto di rilevo, confermava l’affermazione di responsabilità del COGNOME in ordine ai delitti di bancarotta ascrittigli.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024
Il ConsiJiere estensore
Il Presidente