Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1784 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1784 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: LHOU YOUNES nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
ato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la c pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Ivrea, in data 22 gennaio 2020, nei confron NOME, in relazione al reato di cui all’art. 629 cod. pen.
Rilevato che il ricorso, che genericamente deduce la nullità della sentenza pe motivazione, risulta presentato personalmente dall’imputato;
Osservato, altresì, che la seconda doglianza, che chiede a Questa Corte di s questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. per contrasto co. 7 e 117, co. 1 Cost., risulta manifestamente infondata (sul punto, si veda i Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272011);
Considerato dunque, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione de comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l’entrata in vi novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente