Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45930 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45930 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 24/01/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 25/01/2022 dei Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio e falso.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. valutazione delle prove a carico di NOME.
Ciò premesso, l’unico motivo di ricorsosi risolve nella pedissequa reiterazione di quel già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in partic pag. 4), senza il benché minimo confronto con la sentenza della Corte di appello.
A fronte di tale evenienza va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, son inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al pi con l’aggiunta di espressioni ch contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti», (Sez. Sentenza n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di que già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cu segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento de spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.