Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il 20/09/1980
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 novembre 2024 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 27 ‘àirg i lA 2023 con cui Aversa Teodoro era stato assolto per particolare tenuità del fatt art. 131-bis cod. pen. dal reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, eccependo, con tre distinti motivi, violazione di leg vizio di motivazione per: travisamento del materiale probatorio acquisi omessa valutazione di una memoria difensiva ricostruttiva degli orari de chiamate effettuate dalla sua utenza telefonica; erroneo riconoscimento de circostanza aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto c motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassaz quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della dec il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senz possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 6 lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 4 immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittim pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento d decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzion valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si riso nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutini legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invoc le indicate doglianze, un’inammissibile considerazione alternativa del compend probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale rise
giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale
sentenza (cfr. pp. 3 e ss.).
3. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte
Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
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