Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12634 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina con sentenza del 29/9/2022 – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 15/2/2022, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati di cui ai capi a), b) e f) dichiarava non doversi procedere per i reati di cui ai capi a) e b) perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui al capo f) in anni due di reclusione.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 429 cod. proc. pen., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Evidenzia che all’udienza preliminare l’odierno ricorrente, dopo essere stato inizialmente presente, si era
allontanato, per cui al momento della lettura del decreto che dispone il giudizio non era presente, con la conseguenza che detto decreto avrebbe dovuto essergli notificato ai sensi dell’allora vigente art. 429, comma 4, cod. proc. pen.; che nel giudizio di primo grado l’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio era stata eccepita sia all’udienza del 2/12/2020, che a quella del 14/12/2021, venendo respinta in entrambe le occasioni; che la questione era poi stata dedotta con uno specifico motivo di appello, disatteso dalla Corte territoriale; che, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il verbale di udienza non ha valore probatorio privilegiato, di talchè le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, potendo essere definite nel processo penale alla stregua di ogni altra questione; che nel caso di specie l’allontanamento dell’imputato durante la lunga camera di consiglio non avrebbe potuto essere annotato da nessuno, essendo in quel momento sospesa la verbalizzazione; che il decreto che nel decreto che dispone il giudizio si legge testualmente: «dispone notificarsi il presente decreto all’imputato ed alle persone offese non presenti in udienza alla lettura del provvedimento»; che la notifica del decreto non fu effettuata nemmeno alle persone offese, che non erano comparse all’udienza preliminare.
2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 62 n. 4 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Rileva che con l’appello aveva chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, comma secondo, cod. pen. nel testo vigente all’epoca del fatto e, in subordine, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; che la Corte territoriale aveva disatteso entrambe le richieste, nonostante il modesto valore economico del ciclomotore, immatricolato nel lontano 1998 ed in pessime condizioni, dati questi entrambi risultanti agli atti; che la motivazione adottata dalla Corte territoriale è caren ed illogica, posto che fa riferimento alle complessive modalità del fatto, senza indicarle, alla natura del bene ricettato ed al presunto valore, non inferiore a qualche centinaia di euro, espressione questa indeterminata e dall’oscuro significato.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., vizio motivazione, nonché omessa pronuncia sul motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Osserva che con un motivo nuovo aveva chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità a prescindere dal riconoscimento dell’ipotesi attenuata, a seguito della novella dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera del D.Igs. n. 150/2022; che su detta specifica istanza la Corte non si è pronunciata; che ha ritenuto di non applicare la causa di non punibilità per gli stessi motivi posti
base del mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti, benché si tratti di istituti ben distinti.
2.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione. Osserva che la pena pecuniaria è pari quasi al quadruplo del minimo, nonostante il modesto valore del bene ricettato e che manca la motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con l’appello in ragione del corretto comportamento processuale, dell’età al momento dei fatti, del contesto di grave difficoltà economica e di insanabile conflitto familiare nel quale sarebbero maturate le condotte illecite.
2.4. In data 8/2/2024 è pervenuta memoria di replica alle conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con cui la difesa insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto, perché destituito di fondamento.
1.1 II primo motivo è infondato. Osserva, invero, il Collegio che, se è vero che – qualora l’imputato non fosse stato presente alla lettura del decreto che dispone il giudizio – il provvedimento avrebbe dovuto essergli notificato ai sensi dell’art. 429, comma 4, c.p.p. allora vigente, è altrettanto vero che la ricostruzione offerta dalla difesa non trova alcun riscontro negli atti processuali (dal verbale di udienza preliminare l’imputato risulta presente) e che in ogni caso era onere del difensore chiedere in quella stessa udienza preliminare la correzione dell’eventuale erronea verbalizzazione o meglio che il verbale fosse aggiornato sulla base della nuova situazione di fatto sussistente al momento della lettura del decreto che dispone il giudizio, con specifico riferimento all’allontanamento dell’imputato. In proposito, soccorre il disposto dell’art. 482, comma 2, cod. proc. pen., che – dettato con riferimento al dibattimento, ma che deve trovare applicazione anche con riferimento all’udienza preliminare, non rinvenendosi motivi di incompatibilità, posto che disciplina l’attività documentazione dell’udienza – è posto a garanzia della fedeltà e della completezza delle verbalizzazioni e consente di risolvere nell’immediatezza le questioni. Ed invero, la «redazione del verbale avviene sì sotto la vigilanza del giudice, ma a tale attività di controllo partecipano anche i difensori, i qua possono chiedere in qualsiasi momento che si dia lettura del testo verbalizzato. Il controllo, come si legge nella relazione al Progetto Preliminare del nuovo codice, “avrà normalmente efficacia dialettica, poiché al potere del giudice si accompagnerà un collaterale intervento delle parti, in modo da garantire la migliore fedeltà possibile della documentazione”» (Sezione 6, n. 33749 del
27/4/2023, COGNOME, in motivazione). Dunque, una volta esaurita la discussione ed emesso il decreto che dispone il giudizio non è più possibile ricostruire a ritroso la fedeltà o la correttezza del testo verbalizzato.
1.2 Il secondo ed il terzo motivo non sono consentiti, perché aspecifici. Invero, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso il riconoscimento dell’ipotesi attenuata prevista dal comma quarto dell’art. 648 cod. pen. e l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all 131-bis cod. pen. in considerazione – tra l’altro – delle «complessive modalità del fatto», che aveva ampiamente in precedenza descritto, tenuto conto che l’imputato al momento dell’intervento degli agenti operanti si era dato alla fuga ed aveva opposto strenua resistenza, cagionando altresì le lesioni di cui al capo b) ai due pubblici ufficiali.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
Quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., ne è stata esclusa l’applicabilità in considerazione del valore del ciclomotore, certamente superiore a cento euro («non inferiore a qualche centinaia di euro»), non ritenuto di speciale tenuità. Orbene, rileva il Collegio che danno patrimoniale modesto, lieve o comunque non grave non equivale a danno di speciale tenuità, che deve essere di valore economico pressoché irrilevante: invero, per la sussistenza dell’attenuante di cui al n. 4 dell’art. 62 cod. pen., la legge richied che il danno sia specialmente tenue e, cioè, non solo lieve, ma di minima rilevanza economica, di talchè un danno non grave o di modesta rilevanza, mentre può costituire un utile elemento ai fini della quantificazione della pena o della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non riveste quel carattere di speciale tenuità richiesto dall’art. 62 n. 4 cod. pen.
1.3 Il quarto motivo è aspecifico con riferimento al trattamento sanzionatorio, mentre è manifestamente infondato in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto al primo profilo, si osserva che i giudici di merito hanno valorizzato i precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente, la gravità delle condott poste in essere (fuga, resistenza e lesioni) e l’assenza di segni di resipiscenza,
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per escludere una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ebbene, con tali dati il ricorso non si confronta, ignorandoli del tutto.
Quanto al secondo profilo, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sezione 3, n. 3239 del 4/10/2022, T., Rv. 284061 – 01). In altri termini, non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 – 01). Nel caso di specie, come si è accennato, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità dell’imputato, dati questi che incompatibili con il riconoscimento delle circostanze generiche. Dunque, dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza si evincono agevolmente le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Peraltro, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezio 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899 – 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2024.