Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42030 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42030 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME, con un unico atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto di cui al capo A); mentre ha assolto il secondo dal reato di furto di cui al capo B), procedendo, nei suoi confronti, alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di travisamento della prova dichiarativa offerta dalla persona offesa e dal teste COGNOME, si risolve in inammissibili doglianze in fatto volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori;
Considerato che il secondo motivo, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6 della motivazione);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023