Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 680 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FRASCATI il 17/08/1971
avverso la sentenza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, pronunciata in data 15 aprile 2024, che decidendo in funzione di giudice di appello sulle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all’art. 612 1, cod. pen. (fatto commesso in Frascati fino al 18 novembre 2016);
che, con memoria in data 22 ottobre 2024, il difensore del ricorrente ha insistito pe l’accoglimento dei motivi di ricorso e, comunque, per l’annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
che, con memoria in data 18 novembre 2024, il difensore e procuratore speciale della parte civile, COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile che il ricorrente sia condannato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute per il presente giudizio dalla parte civile, come da nota allegata;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i proposti motivi, che denunciano violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio argonnentativo in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, quanto affidati a deduzioni dirette a rimettere in discussione la valutazione delle prove siccom operata dai giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, sotto il profilo del loro travisa eccepiscono sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vi il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
che i motivi medesimi sono, in ogni caso, generici per aspecificità, in quanto non si confrontano, men che meno in maniera critica, con l’ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità dell’imputato per il delitto contestato (veda pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha congruamente dato conto delle ragioni per le quali non vi fosse dubbio che l’imputato fosse l’autore del reato e, dunq colui che aveva pronunciato le minacce);
che l’inammissibilità dei motivi del ricorso per cassazione preclude il rilievo offic della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, COGNOME, nel presente giudizio, da liquidarsi complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente