Ricorso per Cassazione: I Limiti per le Sentenze del Giudice di Pace
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito le stringenti condizioni di ammissibilità per le sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace, offrendo un importante chiarimento per operatori del diritto e cittadini. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) emessa dal Giudice di Pace di Macerata Feltria. La decisione è stata successivamente confermata in secondo grado dal Tribunale di Urbino, che ha agito in qualità di giudice d’appello.
Non rassegnato, l’imputato ha deciso di tentare l’ultima via possibile, proponendo ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione: a suo dire, i giudici di merito avevano errato nel ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa, fondando su di esse la sua condanna.
Il motivo del ricorso e le limitazioni specifiche
Il cuore della questione non risiede nel reato di minaccia in sé, ma nelle regole procedurali che governano l’impugnazione delle sentenze emesse in questo specifico ambito. L’imputato ha basato il suo ricorso per cassazione su un presunto vizio di motivazione, ovvero un’argomentazione che critica il modo in cui il giudice ha ragionato e valutato le prove.
Tuttavia, la normativa introdotta con il d.lgs. n. 11 del 2018 ha modificato in modo significativo le regole del gioco. In particolare, gli articoli 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 stabiliscono un principio fondamentale: avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso in Cassazione è proponibile esclusivamente per violazione di legge.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
Alla luce di questo quadro normativo, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La scelta difensiva di contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, pur essendo un argomento tipico nei gradi di merito, si è scontrata con il muro invalicabile posto dalle norme procedurali specifiche per questo tipo di giudizi.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è tanto sintetica quanto ineccepibile. I giudici hanno evidenziato che il legislatore ha volutamente limitato i motivi di ricorso per questa categoria di reati, al fine di snellire il carico della Cassazione e definire più rapidamente i procedimenti di minore gravità. La “violazione di legge” è un vizio che attiene all’errata interpretazione o applicazione di una norma, un errore ‘puro’ di diritto. Al contrario, il “vizio di motivazione” riguarda il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla sua decisione sui fatti. La normativa vigente esclude espressamente che quest’ultimo tipo di censura possa essere sollevato in sede di legittimità per le sentenze originate dalla giustizia di pace. Di conseguenza, il motivo addotto dal ricorrente era palesemente al di fuori del perimetro consentito dalla legge, rendendo il ricorso inammissibile fin dal principio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e serve da monito: chi intende impugnare una sentenza di condanna per un reato di competenza del Giudice di Pace davanti alla Cassazione deve strutturare i propri motivi di ricorso esclusivamente come violazioni di norme giuridiche. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti o l’attendibilità di un testimone, tipico del vizio di motivazione, è destinato a fallire. La decisione comporta per il ricorrente non solo la definitività della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’uso improprio degli strumenti di impugnazione.
È possibile presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza d’appello per un reato di competenza del giudice di pace, lamentando un errore nella valutazione delle prove?
No. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la normativa vigente (in particolare l’art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e l’art. 39-bis d.lgs. 274/2000) limita i motivi di ricorso alla sola “violazione di legge”, escludendo il “vizio di motivazione”, che riguarda appunto la valutazione delle prove.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso per cassazione contro sentenze per reati del giudice di pace?
L’unico motivo ammesso dalla legge per proporre ricorso per cassazione in questi casi è la “violazione di legge”, ovvero un errore nell’interpretazione o nell’applicazione di una norma di diritto.
Cosa succede se si propone un ricorso per cassazione per un motivo non consentito, come il vizio di motivazione in questo caso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di URBINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Urbino del 7 giugno 2022, quale giudice di appello, ha confermato la pronunzia di condanna del Giudice di Pace di Macerata Feltria in ordine al reato di minaccia (art.612 cod. pen.).
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all’affermazione di penale responsabilità fondata sulle dichiarazioni della persona offesa da considerarsi inattendibile – è manifestatamente infondato perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n.28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024