Ricorso per Cassazione: Quando è Inammissibile per i Reati del Giudice di Pace
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 28315/2024) ci offre un chiaro esempio dei limiti stringenti previsti per l’accesso a questo giudizio, specialmente quando il procedimento ha origine davanti al Giudice di Pace. Il caso analizzato riguarda una condanna per diffamazione e mette in luce la differenza cruciale tra ‘violazione di legge’ e ‘vizi di motivazione’.
I Fatti del Caso: dalla Condanna per Diffamazione al Ricorso
La vicenda processuale inizia con una condanna per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), confermata in secondo grado dal Tribunale. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decide di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava l’attendibilità di un testimone chiave, indicato sia dalla parte civile che dal pubblico ministero. In secondo luogo, lamentava la ritenuta superfluità di un accertamento grafico che aveva richiesto, considerato essenziale per la propria difesa.
Entrambi i motivi, tuttavia, non miravano a denunciare un errore nell’applicazione della legge, ma a criticare il modo in cui il giudice di merito aveva valutato le prove e ricostruito i fatti.
I Limiti al Ricorso per Cassazione per il Giudice di Pace
La Corte Suprema ha immediatamente rilevato un ostacolo insormontabile all’analisi del ricorso. La legge, infatti, pone paletti molto precisi per le impugnazioni contro le sentenze emesse in appello per reati di competenza del Giudice di Pace. Nello specifico, l’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000 stabiliscono che il ricorso per cassazione in questi casi è proponibile esclusivamente per violazione di legge.
La Differenza tra Violazione di Legge e Vizi di Motivazione
È fondamentale comprendere questa distinzione:
* Violazione di legge: Si verifica quando il giudice ha applicato una norma sbagliata o ha interpretato una norma corretta in modo errato. È un errore di diritto.
* Vizi di motivazione: Riguardano il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione. Si tratta di critiche sulla coerenza, logicità e completezza della motivazione, che attengono alla valutazione dei fatti e delle prove.
Nel caso in esame, le critiche mosse dall’imputato (sull’attendibilità del teste e sulla necessità di una perizia) rientravano palesemente nella seconda categoria.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio consolidato. Le censure relative alla valutazione delle prove, alla credibilità dei testimoni o alla pertinenza di un accertamento tecnico sono questioni di fatto, riservate al giudizio insindacabile del giudice di merito. Tentare di portarle all’attenzione della Cassazione in un procedimento nato davanti al Giudice di Pace si traduce in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita dalla legge.
I giudici hanno quindi dichiarato il ricorso inammissibile, poiché i motivi proposti non rientravano nel perimetro della ‘violazione di legge’, unico varco di accesso al giudizio di legittimità per questa tipologia di reati. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve come un importante promemoria per chiunque intenda impugnare una sentenza di appello relativa a un reato di competenza del Giudice di Pace. È cruciale che i motivi del ricorso per cassazione siano attentamente formulati per denunciare unicamente errori di diritto. Qualsiasi critica all’apparato motivazionale o alla ricostruzione dei fatti sarà inevitabilmente destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e un’ulteriore condanna economica.
È sempre possibile contestare la valutazione delle prove in un ricorso per cassazione?
No. Secondo questa ordinanza, per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Contestare la valutazione delle prove, come l’attendibilità di un teste, rientra nei ‘vizi di motivazione’ e non è un motivo valido in questo specifico contesto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati (relativi all’attendibilità di un testimone e alla superfluità di un accertamento tecnico) riguardavano il merito della valutazione dei fatti. La legge stabilisce che per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORGENTE NOME NOME a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 595 cod. pen.;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono vizi di motivazione in riferimento – rispettivamente – all’attendibilità del teste indicato dalla parte civile e dal pubblico ministero e alla ritenuta superfluità dell’accertamento grafico richiesto, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024