Ricorso per Cassazione e Giudice di Pace: Quando l’Appello è Inammissibile
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda i limiti stringenti per impugnare le sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace, soprattutto quando si tenta di mascherare una critica alla valutazione delle prove come una violazione di legge.
Analizziamo insieme una decisione che chiarisce la netta distinzione tra vizio di legge e vizio di motivazione, con conseguenze significative per chi intende percorrere la strada del giudizio di legittimità.
Il caso: dalla condanna per minaccia all’assoluzione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di minaccia emessa dal Giudice di Pace. La persona offesa, costituitasi parte civile, aveva ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado. Tuttavia, il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ha ribaltato completamente la decisione, assolvendo l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Ritenendosi lesa da questa sentenza, la parte civile ha deciso di presentare un ricorso per cassazione, sperando di vedere riaffermata la responsabilità penale dell’imputato e, di conseguenza, il proprio diritto al risarcimento del danno.
I motivi del ricorso: una presunta violazione di legge
Il ricorrente ha basato il suo unico motivo di ricorso sulla violazione e falsa applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale. In sostanza, sosteneva che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi probatori. Secondo la sua tesi, una diversa e corretta interpretazione delle prove avrebbe dovuto portare a una conclusione opposta: la conferma della condanna.
Questa argomentazione, seppur formalmente inquadrata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere dalla Corte di Cassazione un nuovo esame del merito della vicenda, criticando il modo in cui il giudice d’appello aveva ponderato le prove a disposizione.
Le motivazioni della Corte sul ricorso per cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e basata su norme procedurali specifiche. I giudici hanno sottolineato che il motivo di censura era solo apparentemente un vizio di legge. In realtà, si trattava di una lamentela sul vizio di motivazione, poiché il ricorrente contestava l’erronea valutazione degli elementi di prova.
Qui entra in gioco il punto cruciale della decisione. La legge, in particolare l’art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000, stabilisce una regola ferrea: avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.
Ciò significa che non è possibile lamentare in Cassazione un vizio di motivazione, ovvero un presunto errore nel ragionamento logico del giudice nel valutare le prove. La Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto.
Le conclusioni: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il perimetro del giudizio di Cassazione per i reati provenienti dalla competenza del Giudice di Pace è più ristretto rispetto ai procedimenti ordinari. La scelta del legislatore è quella di definire più rapidamente queste controversie, impedendo che il giudizio di legittimità si trasformi in un’ulteriore valutazione del materiale probatorio.
Di conseguenza, la parte che intende ricorrere in Cassazione in questi casi deve essere estremamente attenta a formulare motivi che attengano a una reale violazione di norme sostanziali o processuali, senza sconfinare nella critica all’iter logico-valutativo del giudice di merito. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile contestare la valutazione delle prove di un giudice in Cassazione?
No, non è sempre possibile. Per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione non può essere basato su un presunto errore nella valutazione delle prove (vizio di motivazione), ma solo su una violazione di legge.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso per cassazione contro una sentenza d’appello per reati di competenza del Giudice di Pace?
Secondo la normativa vigente (art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e art. 39-bis d.lgs. 274/2000), il ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.
Cosa succede se si propone un ricorso per cassazione per un motivo non consentito dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come nel caso esaminato, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30865 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a MATINO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, in qualità di parte civile, ricorre avvers sentenza del Tribunale di Lecce che ha riformato la pronuncia del Giudice di pa con la quale l’imputato era stato condanNOME per il delitto di minaccia e quindi assolto perché il fatto non sussiste;
considerato che con il primo e unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione e la falsa applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, c 1, lett. b), cod. proc. pen. dovendosi ritenere erronea la valutazione elementi probatori dai quali, ove giudicati diversamente dal Giudice di appel avrebbero comportato la sussistenza della responsabilità penale dell’imputato suo conseguente obbligo risarcitorio;
ritenuto che con siffatto motivo di censura solo formalmente si deduce u vizio di legge, ma sostanzialmente si lamenta un vizio di motivazione in quan viene dedotta l’erronea valutazione degli elementi di prova;
che tale motivo è inammissibile posto che, a norma degli artt. 606, comma 2bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. n. 28 agosto del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace p essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.