Ricorso per Cassazione per Reati del Giudice di Pace: i Limiti all’Impugnazione
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 28349/2024, offre un chiaro esempio di come questi limiti operino, in particolare per i reati di competenza del Giudice di Pace. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato per lesioni personali, fornendo importanti chiarimenti sui motivi di impugnazione validi in questi specifici contesti.
I Fatti del Caso: un Appello per Lesioni Personali
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, previsto dall’art. 582 del codice penale, emessa dal Tribunale di Catania in funzione di giudice d’appello rispetto a una precedente decisione del Giudice di Pace. L’imputato, ritenendo ingiusta la conferma della sua condanna, decideva di presentare un ricorso per cassazione, affidandolo a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Cassazione
L’imputato ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava che il Tribunale non avesse applicato l’art. 34 del d.lgs. 274/2000, relativo alla particolare tenuità del fatto, una causa di esclusione della punibilità per i reati minori. La Cassazione ha ritenuto questo motivo ‘generico’, poiché l’imputato si era limitato ad affermare il proprio diritto senza confrontarsi concretamente con le ragioni per cui il giudice d’appello aveva già escluso tale possibilità.
2. Vizio di motivazione: Il secondo motivo denunciava un presunto difetto nella motivazione della sentenza d’appello.
Su quest’ultimo punto, la Corte ha fornito il chiarimento più significativo, decretando l’inammissibilità del motivo stesso.
Le Motivazioni: Limiti Specifici per il ricorso per cassazione nei Procedimenti del Giudice di Pace
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su precise disposizioni normative che limitano l’accesso al giudizio di legittimità per i reati di competenza del Giudice di Pace. Nello specifico, ha richiamato l’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000.
Queste norme stabiliscono che, quando si impugna una sentenza d’appello per reati di competenza del Giudice di Pace, non è possibile denunciare il cosiddetto ‘vizio motivazionale’. In altre parole, non ci si può lamentare davanti alla Cassazione del fatto che la motivazione della sentenza precedente sia illogica, contraddittoria o carente. Il legislatore ha inteso creare un filtro per evitare che la Suprema Corte venga sommersa da ricorsi su questioni di fatto già ampiamente discusse nei primi due gradi di giudizio per reati di minore gravità. Il ricorso per cassazione in questi casi è quindi circoscritto a violazioni di legge più evidenti e dirette.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la conferma definitiva della condanna e l’obbligo di pagare non solo le spese processuali, ma anche una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione non è un diritto incondizionato. Per i reati minori, come quelli giudicati dal Giudice di Pace, le possibilità di impugnazione sono volutamente ristrette per garantire efficienza al sistema giudiziario. Chi intende percorrere questa strada deve quindi basare il proprio ricorso su solide violazioni di legge, evitando contestazioni generiche o motivi non ammessi dalla procedura.
È sempre possibile contestare la motivazione di una sentenza d’appello per un reato di competenza del Giudice di Pace con un ricorso per cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione non può essere basato sul ‘vizio motivazionale’, in base agli artt. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000.
Cosa succede se un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ dalla Corte di Cassazione?
Un motivo generico, che si limita ad affermare una tesi senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata, viene respinto e contribuisce a rendere l’intero ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, il quale è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’a 582 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell’art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, è generico poiché si limi sostenere assertivamente che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la citata causa di esclusione della punibilità senza minimamente confrontarsi con le ragioni che hanno condotto il giudice ad escludere la tenuità del fatto (cfr. pag. 3);
Ritenuto che il secondo motivo denuncia vizio motivazionale che, però, non è deducibile in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d. n. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenz di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, 22854 del 29/04/2019, COGNOME Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 03/07/2024