Ricorso per Cassazione: Quando la Critica alla Motivazione è Inammissibile
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda i rigidi paletti procedurali, specialmente quando il procedimento ha origine davanti al Giudice di Pace. La vicenda analizzata riguarda un imputato condannato per lesioni personali che, nel suo appello finale, ha tentato di rimettere in discussione la valutazione delle prove, scontrandosi con una dichiarazione di inammissibilità. Vediamo perché.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesione personale, inizialmente pronunciata dal Giudice di Pace di Roma e successivamente confermata dal Tribunale in sede di appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha presentato un ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione e travisamento delle prove. Nello specifico, sosteneva che vi fossero significative discordanze tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle dei suoi familiari, minando così l’attendibilità dell’accusa.
I Limiti del Ricorso per Cassazione nei Procedimenti del Giudice di Pace
La Corte Suprema ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale relativa ai giudizi di pace. La normativa, in particolare l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000, stabilisce che le sentenze d’appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace possono essere impugnate in Cassazione esclusivamente per violazione di legge.
Questo significa che il ricorrente non può lamentare un presunto errore del giudice nella valutazione dei fatti o delle prove (il cosiddetto “vizio di motivazione”), ma deve dimostrare che il giudice ha applicato in modo errato una norma di diritto. Nel caso di specie, le critiche del ricorrente, sebbene formalmente presentate come “violazione di legge”, erano in realtà delle “doglianze in punto di motivazione”, ovvero un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
1. Distinzione tra Violazione di Legge e Vizio di Motivazione
Il punto cruciale della pronuncia è la netta distinzione tra i motivi di ricorso. La Cassazione ribadisce che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado di giudizio” dove si può riesaminare il merito della vicenda. Contestare l’assenza di concordanza tra le testimonianze non integra una violazione di legge, ma un dissenso rispetto all’analisi fattuale operata dal giudice di merito. La legge, infatti, limita espressamente il sindacato della Cassazione in questi procedimenti alla sola correttezza giuridica della decisione, escludendo ogni riesame dei fatti.
2. La Questione della Parte Civile
Un altro aspetto interessante dell’ordinanza riguarda la parte civile. La Corte ha rilevato che la memoria difensiva della parte civile era stata depositata tardivamente, oltre il termine previsto dall’art. 611 del Codice di procedura penale. Questa intempestività ha avuto una conseguenza pratica importante: ha impedito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile, che altrimenti sarebbero state a suo carico a seguito dell’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea un’importante lezione pratica: prima di intraprendere la strada del ricorso per cassazione, specialmente per sentenze originate dal Giudice di Pace, è fondamentale comprendere i limiti imposti dalla legge. Tentare di trasformare una questione di fatto in una questione di diritto è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche non trascurabili per chi la persegue.
È possibile contestare la valutazione delle prove in un ricorso per cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace?
No, l’ordinanza chiarisce che avverso le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per “violazione di legge” e non per critiche sulla motivazione, come una diversa valutazione delle testimonianze.
Cosa succede quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente non è stato condannato a pagare le spese legali della parte civile?
Perché la memoria difensiva della parte civile è stata depositata in ritardo rispetto ai termini previsti dal Codice di procedura penale. Questo ritardo ha impedito alla Corte di poter condannare il ricorrente alla rifusione di tali spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma di condanna per il reato di lesione personale;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il reato e al travisamento delle dichiarative, rilevando l’assenza di concordanza tra le varie dichiarazioni rese dalla per offesa e dai suoi familiari – non è consentito in sede di legittimità perché, al di là de iuris, si tratta di doglianze in punto di motivazione e, ai sensi degli artt. 606, comm cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 f 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo pe violazione di legge;
Considerato, inoltre, che molte delle doglianze prospettate sono versate in fatto, il costituisce un’altra ragione di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Considerato che la memoria di parte civile è intempestiva, siccome depositata il 12 gennai 2024, senza il rispetto del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen., il che impe condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima parte civile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per l spese di parte civile.
Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.