Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50397 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e della mancata assunzione di prova decisiva; vizi non deducibili in quanto, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023