Ricorso per Cassazione e correzione di errori materiali
Il Ricorso per Cassazione rappresenta lo strumento fondamentale per garantire la corretta applicazione della legge nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’accesso a questo grado di giudizio è strettamente regolato da presupposti tecnici rigorosi. Non ogni imperfezione di una sentenza giustifica l’intervento della Suprema Corte, specialmente quando si tratta di sviste puramente formali che non toccano la sostanza della decisione giudiziaria.
Il caso del numero di registro errato
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il delitto di evasione. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza della Corte d’Appello proponendo un ricorso basato su un unico motivo di doglianza. Nello specifico, veniva richiesta la correzione di un errore materiale riguardante il numero del Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR) riportato negli atti. Tale errore, puramente burocratico, è stato considerato dal ricorrente come base sufficiente per adire la Suprema Corte.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della Settima Sezione Penale hanno analizzato la questione sotto il profilo dell’ammissibilità. La giurisprudenza consolidata stabilisce che il giudizio di legittimità deve verosimilmente riguardare violazioni di legge o vizi di motivazione gravi. La semplice correzione di un dato numerico identificativo, che non altera la validità del processo o della condanna, non può essere oggetto di un ricorso formale in questa sede.
Implicazioni pratiche e sanzioni
Presentare un’impugnazione manifestamente infondata o basata su motivi non consentiti dalla legge comporta conseguenze onerose. Oltre al rigetto del ricorso, l’ordinamento prevede una condanna al pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria proporzionata alla natura del ricorso. In questo caso, la Corte ha quantificato in tremila euro la somma da versare alla Cassa delle Ammende, sottolineando la necessità di un uso responsabile degli strumenti processuali.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto il motivo addotto non è deducibile in sede di legittimità. La correzione di un errore materiale, come quello relativo al numero RGNR, deve essere gestita attraverso le procedure ordinarie previste dal codice di procedura penale presso il giudice che ha emesso il provvedimento. L’attivazione della Cassazione per tali finalità è stata giudicata impropria e priva di fondamento giuridico.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che il giudizio davanti alla Suprema Corte richiede motivi solidi e attinenti alla corretta interpretazione del diritto. Errori di trascrizione o sviste materiali non possono essere utilizzati per tentare di riaprire un procedimento o per ritardare l’esecuzione di una sentenza definitiva. La precisione nella redazione dei motivi di ricorso è essenziale per evitare pesanti sanzioni pecuniarie e il rigetto immediato dell’istanza.
Si può ricorrere in Cassazione per correggere un numero di registro errato?
No, la correzione di errori materiali come il numero RGNR non è un motivo valido per il ricorso in sede di legittimità. Tali correzioni devono essere richieste al giudice che ha emesso l’atto tramite apposita procedura.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente rischia la condanna al pagamento delle spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Qual è la funzione principale della Corte di Cassazione?
La Corte verifica esclusivamente se la legge è stata applicata correttamente nei gradi precedenti. Non si occupa di riesaminare i fatti o di correggere sviste formali che non incidono sulla validità giuridica della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11411 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11411 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUNO NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
110/RG. 27683
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo ( correzione dell’errore materiale del numero di RGNR )non deducibile in sede di legittimità;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME
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