Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18873 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4418/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Trieste il 24/12/1985
avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d’appello di Trieste
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 18 febbraio 2020 del Tribunale di Udine con la quale era stata affermata la penale responsabilità del RAGIONE_SOCIALE in relazione al contestato reato di concorso in rapina continuata e aggravata (artt. 81, comma 2, 110 e 628, comma 3, n. 2, cod. pen.), in esso assorbito quello di violenza privata autonomamente contestato (artt. 110, 61 n. 2 e 610 cod. pen.), commessi in data 16 settembre 2017.
Rilevato che la difesa dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:
violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla corretta valutazione delle prove con riguardo all’elemento della violenza costitutivo del reato di rapina avendo la persona offesa NOME COGNOME affermato di non ricordare quanto accaduto e non essendovi prova del quantitativo dei farmaci assunti unitamente alle bevande alcoliche;
violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla corretta valutazione delle prove in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa dal reato che non Ł stata valutata unitamente alle contrastanti dichiarazioni degli altri testimoni;
violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva – testimonianza di NOME COGNOME – della quale era stata chiesta l’ammissione con l’atto di
appello, teste che avrebbe potuto deporre sulla attendibilità della persona offesa;
d) violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al riconoscimento fotografico della RAGIONE_SOCIALE ed all’esatta collocazione dell’orario dell’ufficio postale presso il quale sarebbe avvenuto un prelievo di denaro da una postazione Postamat.
Considerato che i motivi di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta appaiono tutti manifestamente infondati.
Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria e dalla stessa non si evince alcun travisamento dei fatti.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
A ciò si aggiunge che in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, COGNOME, Rv. 257241), vizio non ravvisabile nel caso in esame.
Quanto al teste COGNOME risulta che lo stesso ha aveva già reso dichiarazioni e la difesa della ricorrente non ha neppure documentato di avere richiesto la riapertura in appello dell’istruzione dibattimentale, nØ ha spiegato nel dettaglio le ragioni per le quali la nuova deposizione del predetto teste avrebbe potuto contrastare la solida impalcatura accusatoria così come descritta dai Giudici di entrambi i gradi di merito con sentenza da considerarsi ‘in doppia conforme’.
Infine, non può che rilevarsi che la qualificazione giuridica della condotta dell’imputata come rapina risulta assolutamente corretta.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME