Ricorso per Cassazione: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità
Presentare un Ricorso per Cassazione richiede una comprensione tecnica precisa della funzione della Suprema Corte. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza ha confermato questo principio, sanzionando un ricorso che tentava di riportare in discussione elementi di merito già ampiamente vagliati.
Il caso e l’inammissibilità del ricorso
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello. Il ricorrente lamentava incongruenze logiche nella ricostruzione della propria responsabilità, cercando di indurre i giudici di legittimità a una nuova valutazione delle fonti probatorie. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato come tali motivi fossero meramente riproduttivi di quanto già esposto nei precedenti gradi di giudizio.
La distinzione tra merito e legittimità
Il fulcro della decisione risiede nell’impossibilità di trasformare il Ricorso per Cassazione in una sede per l’alternativa rilettura delle prove. Quando la motivazione del giudice di merito è lineare, coerente e priva di vizi logici manifesti, la Suprema Corte non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del giudice territoriale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’ordinanza evidenziando che i motivi di ricorso non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. La difesa si era limitata a contrastare la decisione di merito adducendo incongruenze logiche non riscontrate e proponendo una diversa interpretazione dei dati processuali. Tale approccio è stato giudicato estraneo al sindacato di legittimità, in quanto non sono stati individuati specifici travisamenti delle emergenze processuali. Al contrario, la sentenza impugnata risultava interpretata con logica coerente all’esito di una disamina esauriente dei dati disponibili. Di conseguenza, la mancanza di critiche specifiche ai punti di diritto ha reso il ricorso privo dei requisiti minimi di ammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su violazioni di legge effettive e non su semplici divergenze interpretative riguardo ai fatti di causa. La funzione nomofilattica della Cassazione resta ancorata alla verifica della tenuta logica e giuridica della sentenza, senza possibilità di scendere nel dettaglio della ricostruzione storica dell’evento.
Cosa succede se il ricorso riguarda solo la valutazione delle prove?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove, ma solo verificare se la legge è stata applicata correttamente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria che può arrivare a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
Solo se si dimostra un travisamento della prova o una mancanza assoluta di logica nella motivazione, non semplicemente proponendo una versione alternativa dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 770 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 770 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–(‘
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla leg sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al gi responsabilità e alla ascrivibilità del fatto contestato al ricorrente, già adeguatamente vag da: giudice di merito con motivazione che la difesa contrasta adducendo incongruenze ociiche non riscontrate e semmai attraverso una inammissibile alternativa rilettura delle f probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di spe travisamenti di emergenze processuali, le quali ultime, piuttosto, risultano interpretate ::neare e coerente logicità all’esito di una esauriente disamina dei relativi dati ( si veda dea motivazione)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe proceual; e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.