Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 299 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 299 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28403/22 Mataj
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia il vizio di motivazione con riguardo all’identificazione dell’imputato, non è consentita in sede legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso d Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di f logiche (v. pag. 5);
Ritenuto inoltre, quanto alla doglianza del medesimo ricorrente afferente al trattamento sanzionatorio, che egli non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la non meritevolezza di un giudizio di bilanciamento Più favorevole alla delle modalità del reato commesso (pag. 9);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022