Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11231 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11231 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 11/03/2026 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto e ricettazione, con recidiva reiterata specifica e infraquinque per COGNOME e recidiva reiterata e infraquinquennale per COGNOME.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati con riferimento al reato di ricettazione contes al capo a) dell’imputazione – e il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati relativamente al reato di f contestato al capo c) dell’imputazione – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimi perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è possibile invocare una valutazione o rivalutazion degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del gi del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, inf dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto p fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di mer senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e p ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 de 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio per la mancata concessione del minimo edittale della pena e per la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (c nel caso di specie, si veda pag.4 della sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a rea l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva nei confronti dei due ricorrenti – non è consentito in sede d legittimità ed è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione vedano, in particolare, pagg.4-5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza d legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravit dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esamin in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fa si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta
criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fa criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”
Rilevato che il quinto e ultimo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in ordin al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazi effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margi la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag.4.), attenendosi alla giurisprudenza di questa Co a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pr dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione comples congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha adottato un motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatt riferimento alla reiterazione dell’azione nel tempo ed al conseguente danno arrecato all’ent erogante, oltre che ai diversi precedenti a carico dei due ricorrenti.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/03/2026.