Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41204 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41204 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORBETELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di GROSSETO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale Grosseto che ne ha confermato la condanna, inflitta in primo grado dal giudice pace, per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente espressame lamenta “mancanza di motivazione” del provvedimento impugNOME, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenz appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può esse proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 13/09/2023