Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13186 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a LECCE il 11/08/2004
avverso l’ordinanza del 07/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame proposta contro l’ordinanza del 23 dicembre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce h applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in relazione a reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, co. 1, 1 bis e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 nonché le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Il procedimento era scaturito dalla perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione ove il Tornese viveva, insieme alla madre e al rinvenimento, all’intern della stessa, di sostanza stupefacente di vario tipo (cocaina, hashish e marijuana), parte già suddivisa in singole dosi, oltre che materiale per il confezionamento iv compresi bilancini di precisione.
Contro l’ordinanza del Tribunale la difesa dell’indagato ha proposto ricorso affidandolo a due motivi.
2.1 Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 606, co. 1, lett. cod. proc. pen. in relazione all’art. 273, co. 1, cod. proc. pen. e in particola carenza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Le doglianze riferiscono in parte all’asserito travisamento del contenuto degli elementi acquisi tramite la produzione della difesa mediante una chiavetta usb e in altra parte, nell’avere attribuito una valenza congetturale ad alcuni degli elementi di fatto emersi Assume la difesa che l’involucro contenente lo stupefacente non è stato trovato “in una sorta di vano porta oggetti” posto dietro il cuscino dell’indagato ma tra materasso e la testiera del letto dal che discende, secondo la difesa, che l’odore pungente dello stupefacente si è potuto apprezzare solo dopo avere sollevato il materasso e non certamente prima. Rileva la difesa che la “condotta recalcitrante” del COGNOME ad alzarsi dal letto e la presenza di telecamere sono circostanze che trovano una spiegazione alternativa data dal fatto che il ricorrente, all’arrivo delle f dell’ordine, stava dormendo e che la zona in cui il ricorrente vive è tra le malfamate di Lecce. Il tentativo di mettere in sicurezza l’abitazione dalla presunt attività di spaccio del COGNOME e della madre è puramente congetturale dato che la donna è incensurata e COGNOME è “sostanzialmente incensurato” come si legge nel provvedimento impugnato. Inoltre, la madre del COGNOME si è attribuita la titolarit dello stupefacente rinvenuto e, trattandosi di detenzione a fine di spaccio, non s comprende in cosa sia stato fondato il concetto di “agevolazione”. Anche il
rinvenimento del marsupio contenente 115 euro è elemento neutro avuto riguardo alla modesta entità del denaro, ricondotto a regalie dei nonni.
2.2. Con il secondo motivo si contestano gli argomenti spesi a proposito della recidivanza non essendo emersi elementi per affermare che l’indagato tragga le disponibilità economiche per il sostentamento dall’attività di spaccio avuto, peraltro riguardo alla quantità non ingente di droga, peraltro, non oggetto di perizia.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va innanzitutto rammentato che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile solo ove s denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dell motivazione del provvedimento impugnato secondo canoni di logica e principi di diritto e non anche allorquando si propongano censure che attengono alla ricostruzione del fatto o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884). Il controllo di legittimità, infatti, anche riferimento al giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi fattuali delle vicende indagate e quello di riconsiderazione dell caratteristiche soggettive dell’indagato. Si tratta di apprezzamenti demandati al gip prima e al tribunale del riesame poi rimanendo affidato al giudice di legittimità compito di verificare se il provvedimento impugnato contenga l’esposizione delle ragioni che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti; di verificare congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438 – 01).
Il ricorrente ha perpetuato gli argomenti difensivi già proposti in sede di riesame omettendo un effettivo confronto con gli argomenti svolti nell’ordinanza impugnata e con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità e ciò, ta con riferimento al paradigma indiziario posto in discussione, quanto alle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali.
Lo scrutinio operato dai giudici del tribunale è ampiamente congruo, non manifestamente illogico e del tutto coerente i principi sanciti da questa Corte d legittimità.
Il Tribunale, essendo già stato posto in discussione il luogo del ritrovamento dello stupefacente, ha dato atto, nel provvedimento impugnato, di avere visionato il filmato tratto dal sistema0d i videocamere che il COGNOME e la madre avevano installato nella camera da letto della loro abitazione e dello svolgersi del perquisizione da cui risulta che la parte del letto sottostante il materasso si presentav libera da qualsivoglia involucro mentre “dalle movenze dell’agente si comprende che dietro il ciscuno dell’indagato esiste una cavità a mò di vano portaoggetti da cui l’agente estraeva un involucro”.
Come pure il Tribunale ha scrutinato l’argomento già sottoposto alla sua attenzione, dei rapporti tra favoreggiamento e concorso nel reato conseguente alla circostanza che la madre del COGNOME si sarebbe assunta in via esclusiva la detenzion dello stupefacente e lo ha fatto nel solco dei principi tracciati da questa Corte legittimità proprio in tema di detenzione di sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Rv. 286105 – 01 secondo cui «il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in caso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quantomeno morale, nel reato allo stesso ascritto»).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al denaro rinvenuto nel marsupio posto sotto il letto, dalla parte in cui dormiva NOME, ricondotto in maniera del tutto indimostrata a regalie della nonna, peraltro asseritamente destinata a spese voluttuarie piuttosto che al sostentamento del nucleo famliare composto dal ricorrente e dalla madre, privi di fonti di guadagno.
Il Tribunale è, dunque, pervenuto alla decisione censurata dopo avere scandagliato tutti gli elementi fattuali nonché gli argomenti difensivi, oggi ripropo senza un adeguato confronto con la motivazione posta a fondamento della ordinanza in esame.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta con l’apparato argonnentativo posto sul punto a sostegno della decisione adottata che lega gli indizi emersi, nella loro valenza sintomatica, al giudizio probabile colpevolezza dell’indagato e al pericolo di recidivanza, con congrui richiami giurisprudenziali (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022). Il Tribunale ha, infatti pos l’accento sulle concrete modalità di esecuzione del fatto che denotano professionalità e non occasionalità della condotta, sulla disponibilità di droga di diversa tipologia, rilevante dato ponderale, sulla acclarata propensione all’attività legata allo spacci nonché alla dimostrata contiguità a contesti criminali. Elementi tutti questi che sono stati ritenuti tali da rendere altamente prevedibile il rischio di ricaduta, anche alla del disagio economico determinato dal mancato svolgimento di attività lavorativa.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.