Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42047 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42047 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di MACERATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Macerata ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge, è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia l’assenza e/o l’apparenza della motivazione, atteso che la sentenza impugnata espone un apparato argomentativa e non è consentito nella parte in cui si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l’attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria (trasmessa il 2 ottobre 2023); mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 04/10/2023