Ricorso per Cassazione: i limiti della valutazione probatoria
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della difesa nel sistema penale italiano, ma il suo esercizio è vincolato a rigidi limiti di legge. Non si tratta di un terzo grado di merito, bensì di un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito ulteriormente i confini entro cui è possibile muovere contestazioni, sanzionando i tentativi di trasformare il giudizio di legittimità in una rilettura dei fatti.
Il perimetro del Ricorso per Cassazione
Nel caso in esame, un imputato era stato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina). Nonostante la doppia conformità delle sentenze di merito, la difesa ha proposto un Ricorso per Cassazione contestando la valutazione del materiale probatorio. La Corte ha però rilevato che i motivi addotti erano meramente ripropositivi di quanto già discusso e respinto in sede di appello.
La preclusione alla rilettura dei fatti
Il giudice di legittimità non può procedere a un’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. Anche se il ricorrente indica una versione degli eventi come “maggiormente plausibile”, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, purché quest’ultima sia sorretta da una motivazione logica e coerente.
Inammissibilità e Ricorso per Cassazione
L’inammissibilità scatta quando le censure non riguardano vizi specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà), ma attaccano la persuasività o il rigore del ragionamento del giudice. Non è ammesso sollecitare una differente comparazione dei significati probatori o discutere l’attendibilità dei singoli elementi di prova.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di tassatività dei motivi di ricorso. L’ordinanza chiarisce che il vizio di motivazione deducibile deve essere intrinseco al testo del provvedimento o derivare da un atto probatorio specificamente indicato e ignorato dal giudice. Nel caso di specie, il ricorrente ha tentato di indurre la Corte a una revisione del merito, operazione vietata dall’art. 606 c.p.p. Inoltre, la riproposizione acritica di doglianze già esaminate nel grado precedente rende il ricorso privo della necessaria specificità, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una tecnica redazionale del ricorso che sia strettamente aderente ai canoni della legittimità. Tentare di ribaltare un accertamento di fatto in Cassazione non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio economico per la parte, confermando la natura rigorosa e tecnica del giudizio davanti agli Ermellini.
Cosa succede se il ricorso ripropone le stesse critiche dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto considerato meramente ripropositivo e privo della specificità necessaria per il giudizio di legittimità.
È possibile presentare nuove prove durante il giudizio di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può rileggere gli elementi di fatto o valutare nuove prove, limitandosi a verificare la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Quali sono i vizi di motivazione che possono essere contestati?
Sono ammissibili solo le censure riguardanti la mancanza totale, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49892 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49892 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, indicata in epigrafe con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Reggio Emilia di condanna del predetto per il reato di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecit gr. 47,60 di hashish e di gr. 8,36 di cocaina);
ritenuto che il ricorso inammissibile At ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pe perché proposto per motivi meramente propositivi delle stesse doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta;
che, peraltro, il ricorrente ha inteso contestare la valutazione del materiale probator in ipotesi di sentenze conformi di merito ; Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023