Ricorso per Cassazione: quando il merito blocca l’impugnazione
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della difesa nel sistema giudiziario italiano, ma il suo utilizzo è strettamente vincolato a questioni di diritto. Molti ricorrenti commettono l’errore di richiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove, un’operazione che appartiene esclusivamente ai gradi di merito. La recente ordinanza della Sezione Settima Penale chiarisce i confini invalicabili tra il giudizio di fatto e il controllo di legittimità.
Il caso e la condanna per spaccio
Un imputato, condannato in sede di appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, ha proposto impugnazione lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il quadro probatorio era insufficiente per affermare la penale responsabilità, contestando la lettura data dai giudici di merito alle risultanze processuali.
I limiti del Ricorso per Cassazione nel diritto penale
La Corte di Cassazione ha rilevato come il motivo di ricorso fosse volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie. Questo approccio è considerato inammissibile in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è quello di stabilire se le prove siano state interpretate nel modo “migliore” possibile, ma solo di verificare se il ragionamento del giudice di merito sia privo di vizi logici manifesti.
L’importanza delle intercettazioni e delle testimonianze
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva valorizzato elementi concreti: intercettazioni telefoniche dirette e dichiarazioni degli acquirenti della sostanza. Il ricorrente non ha contestato specificamente questi elementi, limitandosi a una critica generica della decisione. Tale genericità è un ulteriore fattore che determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno evidenziato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione coerente del perché ha ritenuto attendibili certe prove (come le intercettazioni e le sommarie informazioni testimoniali degli acquirenti), la Cassazione non può intervenire per sostituire quella valutazione con una diversa. Il ricorso è stato giudicato come un tentativo di trasformare la Cassazione in un “terzo grado di merito”, operazione vietata dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze difensive, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, evitando di riproporre questioni di fatto già ampiamente discusse e risolte nei gradi precedenti. L’inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche un aggravio economico significativo per la parte soccombente.
Si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della legittimità e non può riesaminare i fatti o le prove già valutati dai giudici di merito se la loro motivazione è logica.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Quali prove sono state decisive in questo caso di spaccio?
I giudici hanno ritenuto fondamentali le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni rese dagli acquirenti della sostanza stupefacente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50176 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50176 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME, condanNOME alle pene di legge all’esito del giudizio abbreviato per il reato continuato di cui all’art. 73, comma 1, 309/1990, deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabil per l’insufficienza del quadro probatorio;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché volt prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da contes di travisamento delle prove, estranea al sindacato di legittimità in quanto frutto di insinda valutazione di merito sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, avendo la Corte territoriale valorizzato le risultanze delle intercettazioni telefoniche e le dic degli acquirenti di sostanza stupefacente senza, peraltro, che il generico ricorso cont specificamente le argomentazione spese per le cessioni avvenute nei confronti dei divers acquirenti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023.