Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48935 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48935 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEFALU il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
/. Visto il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all’art. 582 e 585 c.p nonché per il delitto di cui all’art. 612, co. 2 c.p.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazion
2.1. Rilevato che, nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione esente da vi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fin della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge per mancata applicazione del minimo della pena e delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. In particolare, per quanto riguarda la pena, secondo l’indirizzo consolidato dell giurisprudenza, la graduazione della stessa, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prin enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del
giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 2 della sentenza);
3.1. Rilevato che, argomentazioni sostanzialmente analoghe valgono per la censura sulle attenuanti generiche; al riguardo va ricordato il consolidato principio di questa Cort secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rillevanti, rimanendo disattesi o super tutti gli altri da tale valutazione; nel caso di specie l’onere motivazionale è s correttamente assolto dalla Corte d’Appello (pag. 2 della sentenza).
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legg e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’ar 131-bis c.p., è manifestamento infondato oltreché reiterativo; in particolare, il ricorre rileva un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale, invece ha fatto buon governo dei principi logico-giuridici sottesi all’applicazione de norma in questione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dee ammende.
Così deciso il 8 novembre 2023.