Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48395 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48395 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PONZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME; letta memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO considerato che il primo motivo del ricorso, in punto di prova del contributo concorsual dell’imputato NOME COGNOME, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli ado giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazio specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali h ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convinci (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
ritenuto che le ulteriori doglianze, con le quali si contesta l’assorbimento dei fatti di capo C) dell’imputazione nel reato di cui al capo A) nonché il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non sono consentite in quanto non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’ar 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nel sentenza impugnata che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3);
osservato che l’ultimo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, non è consentito i quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del mer graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazion agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.