Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48354 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48354 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l’omessa motivazione in merito all’affermazione di penale responsabilità è manifestamente infondato avendo i giudici del merit ampiamente esplicitato, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità , non è consentito dalla legge in sede di legitt perchè tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri diversi da q dal giudice del merito, il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplic ragioni del suo convincimento ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del me graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazion agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevan pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.