Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5608 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5608 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REITANO NOME COGNOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza in data 10/12/2021 del Tribunale di Cagliari, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
Letta la memoria difensiva depositata nell’interesse del ricorrente dall’AVV_NOTAIOe
Ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, le censure proposte costituiscono mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità d sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 30/01/2026