Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20322 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20322 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 06/12/1984 in Cina
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di MACERATA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall’Avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 15 novembre 2024 il Tribunale di Macerata, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto emesso i 16 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo ‘ delle somme e dei beni così come indicati dalla Procura Europea -Sedi di Milano e Bologna con l’istanza del 10.9.2024, in particolare disponendo il sequestro diretto finalizzato alla confisca del profitto dei reati, somme di denaro o di beni con esso acquistati che siano nella disponibilità degli indagati (anche quali intestatari delle società
individuali in oggetto), ovverosia nei termini indiati dalla Procura Europea nell’istanza del 10.9.2024 nei limiti degli importi rispettivamente indicati in relazione a ciascun indagato dalla Procura Europea sedi di Milano e Bologna ed in subordine, nel caso di impossibilità a procedere al sequestro diretto di quanto sopra indicato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili e/o immobili, somme di denaro che siano nella disponibilità degli indagati, rispettivamente indicati dalla Procura Europea e sino alla concorrenza dei relativi importi così come determinati dalla Procura Europea, per ciascun indagato ‘.
Al Sun -in relazione al suddetto sequestro, disposto per la somma di euro 1.269.670,00 – era stato contestato il reato di autoriciclaggio continuato e aggravato in concorso, con particolare riferimento all’acquisto di un centro commerciale sito in Civitanova Marche e di due capannoni ad uso commerciale per la complessiva somma di euro 5.000.000,00, il tutto previa costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, che figurava quale parte acquirente nelle suddette due operazioni e nei cui conti il Sun e i correi versavano, tramite bonifici, ingenti somme di danaro proveniente dalla commissione di reati tributari ai quali lo stesso COGNOME, insieme ai correi, aveva partecipato.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Sun, per il tramite del proprio difen sore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione e/o erronea applicazione dell’art. 292 cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., con riferimento al capo 41) dell’imputazione p rovvisoria, avente ad oggetto il reato di autoriciclaggio contestato al ricorrente, essendo la motivazione illogica, contraddittoria e apparente.
Assumeva in particolare che, quanto al detto capo 41), il decreto di sequestro preventivo aveva ‘copiato’ il testo contenuto nella richiesta di sequestro avanzata dal pubblico ministero, omettendo di rendere sul punto una valutazione autonoma di tale richiesta.
Con il secondo motivo deduceva violazione e/o erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen., ancora con riferimento al capo 41) dell’imputazione provvisoria, essendo la motivazione illogica, contraddittoria e carente.
Assumeva che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale non aveva motivato riguardo alla documentazione (in particolare bonifici ricevuti dal
ricorrente quali prestiti, inviati da soggetti estranei al processo, ed estratti conto bancari concernenti l’anno 2023) prodotta nel corso dell’udienza di riesame e finalizzata a dimostrare la provenienza lecita delle relative somme, e inoltre non aveva motivato in relazione alle deduzioni difensive concernenti i correi NOME e COGNOME NOME, erroneamente e apoditticamente indicati quali prestanome del ricorrente.
Deduceva, inoltre, che il delitto di autoriciclaggio contestato al capo 41) dell’imputazione provvisoria richiamava la partecipazione del ricorrente ai reati tributari presupposto, laddove la consultazione della richiesta di sequestro avanzata dal pubblico ministero consentiva di apprezzare che in realtà nessuno dei reati tr ibutari indicati nell’imputazione provvisoria era contestato al Sun.
Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., assumendo che la motivazione era carente e illogica e che il sequestro a carico del ricorrente era stato disposto pe r una somma corrispondente all’intero profitto conseguito dall’associazione per delinquere contestata in ragione delle condotte integranti tutti i reati scopo, ai quali lo stesso ricorrente non aveva partecipato, e deducendo inoltre che nessuna somma era stata indicata né nell’imputazione provvisoria né nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, non essendo l’art. 292 cod. proc. pen. applicabile all’ordinanza del tribunale del riesame , bensì solo al provvedimento genetico adottato dal giudice della cautela ‘inaudita altera parte’ (cfr. ex multis , Sez. 1, Sentenza n. 8518 del 10/09/2020 COGNOME, Rv. 280603 -01, secondo cui l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura “inaudita altera parte”, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante; in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).
Deve, sotto altro profilo, osservarsi che con il motivo in trattazione è stato anche dedotto, peraltro in maniera del tutto generica, vizio di motivazione, nella specie non consentito a mente del disposto di cui all’art. 325 comma 1, cod. proc. pen., che, in materia di misure cautelari reali, prevede che avverso l’ordinanza di riesame è proponibile ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge.
Il secondo motivo è del pari inammissibile in quanto non consentito, nella parte in cui viene dedotto un vizio motivazionale (in particolare, la motivazione relativa alla valenza della documentazione bancaria prodotta dalla difesa e alla ritenuta qualità di prestanome del ricorrente di due correi viene denunciata come illogica, contraddittoria e carente) diverso dalla carenza assoluta di motivazione, unico vizio deducibile sotto il profilo della violazione di legge (cfr., ex multis , Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 -01, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice; la sentenza tratta di una fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un’approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell’omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l’epoca di realizzazione del bene e l’accertamento della sproporzione).
Deve, sotto altro profilo, osservarsi che il Tribunale ha correttamente individuato nel ‘ reato associativo idoneo a produrre proventi illeciti attraverso la commissione dei reati tributari ‘ – reato associativo contestato anche al Sun – il reato presupposto del delitto di autoriciclaggio di cui al capo 41) dell’imputazione provvisoria (v. pag. 5 del provvedimento impugnato).
Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto non consentito, poiché si risolve, ancora una volta, nella denuncia di un vizio motivazionale diverso dalla carenza assoluta di motivazione; il ricorrente censura, in particolare la motivazione relativa alle modalità di quantificazione del profitto dei reati
contestati, che viene ritenuta ‘ non condivisibile ‘ (v. pag. 12 del ricorso) e d ‘ errata ‘ (v. la successiva pag. 13 ).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025