Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10123 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10123 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio – la pronuncia con la quale il Tribunale di Reg Calabria aveva condannato COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn 2 e 7, cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che, con il primo motivo, ha articolato alcune censure, in ordine alla valutazione de testimonianze, che non evidenziano alcun travisamento di prova o vizio di manifesta logicit emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentit rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME); che va ribadito che esula dai poteri della Corte cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decision cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integr vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ade valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, 249651); che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e lo della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rile attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 2 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362);
che il secondo motivo, proteso a censurare il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi artico i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; che, tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costi esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legi ove congruamente motivato (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 febbraio 2026
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente