Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7664 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7664 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 2216/2026
NOME COGNOME COGNOME
Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2022 del Tribunale di Reggio Calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 1° marzo 2022 assolveva COGNOME NOME per la particolare tenuità dl fatto dal reato di cui all’art. 650 cod. pen.
Avverso detto provvedimento proponeva appello, convertito in ricorso, stante l’inappellabilità della sentenza, l’imputato lamentando la mancata assoluzione perchØ il fatto non sussiste, in ragione della carenza dei requisiti di legittimità dell’invito non ottemperato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01)
L’unico motivo Ł totalmente versato in fatto e non rientra in alcuna delle categorie di motivi che secondo l’elencazione dell’art. 606 cod. proc. pen. consentono il ricorso di legittimità e pertanto Ł inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME