Ricorso per Cassazione: Quando è Inammissibile? Analisi di un Caso Pratico
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità per le parti di contestare una sentenza per vizi di legittimità. Tuttavia, l’accesso a questo strumento è rigidamente regolato dalla legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei limiti imposti, in particolare per le sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando i ricorrenti a pesanti sanzioni.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice di Pace, successivamente riformata in parte dal Tribunale in sede di appello. Quest’ultimo aveva assolto uno degli imputati da un’accusa specifica, mentre per gli altri due aveva dichiarato i reati di lesioni e minacce estinti per intervenuta prescrizione. Nonostante la prescrizione, il Tribunale aveva confermato la decisione per quanto riguarda gli effetti civili, condannando gli imputati al risarcimento dei danni. Tre persone hanno quindi presentato un ricorso per cassazione avverso tale decisione, lamentando principalmente due aspetti.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
I ricorrenti hanno basato il loro ricorso per cassazione su due motivi principali:
1. Vizi di motivazione: Si contestava il modo in cui il Tribunale aveva argomentato la sua decisione.
2. Violazione dell’art. 185 del codice penale: Si sosteneva che il Tribunale avesse omesso di ridurre l’importo del risarcimento del danno nonostante l’assoluzione per uno dei reati contestati.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri giuridici distinti e molto chiari.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno richiamato una norma specifica (art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e art. 39-bis, d.lgs. 274/2000) che limita strettamente le possibilità di ricorrere in Cassazione per le sentenze d’appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace. In questi casi, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione. Di conseguenza, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile a priori, senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Riguardo al secondo motivo, la Corte lo ha definito manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il Tribunale aveva effettivamente ridotto l’importo del risarcimento, facendolo passare da 1.500 a 1.000 euro. L’affermazione dei ricorrenti era quindi basata su un presupposto fattuale errato, rendendo la doglianza priva di qualsiasi fondamento.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha avuto conseguenze significative per i ricorrenti. La Suprema Corte non solo ha respinto le loro istanze, ma li ha anche condannati in solido al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stato disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è uno strumento per riesaminare i fatti del processo, ma un rimedio eccezionale con presupposti ben definiti. Presentare un ricorso al di fuori dei casi consentiti dalla legge o basato su presupposti palesemente errati comporta non solo il rigetto, ma anche sanzioni economiche rilevanti.
È possibile presentare un ricorso per cassazione per vizi di motivazione contro una sentenza d’appello per reati di competenza del Giudice di Pace?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, avverso tali sentenze il ricorso è consentito solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione.
Cosa accade se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La prescrizione di un reato elimina anche l’obbligo di risarcire il danno?
No, la decisione del Tribunale, confermata in sede di legittimità, ha dichiarato i reati estinti per prescrizione ma ha confermato la condanna al risarcimento dei danni ai soli effetti civili, dimostrando che le due statuizioni possono essere separate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47867 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47867 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , 19 ricorrono, agli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 2 o-rro 2022 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace della stessa città del 15 novembre 2016, ha assolto COGNOME NOME dal reato contestato al capo C), mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a COGNOME NOME NOME ad NOME ( capi B e D: lesioni e minacce),confermando la decisione ai soli effetti civili;
-Ritenuto che il primo motivo comune di ricorso, che prospetta vizi di motivazione, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
-Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell’art. 185 cod. pen., per avere il Tribunale omesso di ridurre l’ammontare del risarcimento del danno a cui condannava glii odierni imputati’ nonostante fosse intervenuta assoluzione per uno dei reati in contestazione, è manifestamente infondato sul presupposto che il Tribunale, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ha ridotto da €1.500 a C 1.000 l’importo dell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore COGNOME Il Presidente