Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44858 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44858 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERDA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore AVV_NOTAIO il quale insiste nell’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Il Tribunale della libertà di Palermo, con ordinanza in data 14 marzo 2023, respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.I. dello stesso tribunale del 23-2-2023 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentata estorsione pluriaggravata.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
-violazione dell’art. 606 lett. b) e d) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273, 274 cod.proc.pen. posto che il tribunale non aveva motivato in relazione alla assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. nell’ordinanza genetica il quale aveva motivato per relationem rispetto alla richiesta del pubblico ministero;
motivazione carente e contraddittoria in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria pe reato di cui al capo n.8) e mancata risposta alle doglianze difensive esposte con apposita memoria;
errata applicazione della legge penale quanto alla valutazione delle intercettazioni fra te
trattandosi di soggetti privi della natura di fonte qua.lificata ed essendo assenti i riscontri; del tentativo punibile trattandosi di meri atti preparatori;
violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante in assenza di specifi contestazione associativa;
violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla sussistenza delle esig cautelari ed alla mancata applicazione di una misura meno afflittiva.
Con motivi aggiunti la difesa del COGNOME deduceva ancora la sopravvenienza di elementi favorevoli alla posizione dello stesso costituiti dalle dichiarazioni rese in sede di indagin p.o. COGNOME; ancora lamentava, quanto alle esigenze cautelari, l’intervenuto annullamento della posizione del coindagato COGNOME da parte della Corte di cassazione per assenza di adeguata valutazione da parte del G.I.P..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come la motivazione per relationem adottata dal G.I.P. ha inteso chiaramente richiamare la ricostruzione dei fatti esposta pubblico ministero senza che siano poi mancate le personali valutazione del giudice in ordine si alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari. E correttamente il tribunale della libertà come, proprio per il COGNOME, tale valutazione autonoma e differenziata, risulta chiaramente ne misura in cui lo stesso giudice delle indagini preliminari escludeva la gravità indiziaria per i di cui al capo n. 9 dell’imputazione provvisoria.
2.2 Anche il secondo motivo è infondato; in tema di misure cautelari personali, allorché si denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla C suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legi e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto del ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indag controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziant rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento risultanze probatorie (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01). E nel caso in esame i giudizio di gravità indiziaria appare essere stato correttamente compiuto dal tribunale d riesame che ha evidenziato plurime conversazioni, pur indirette, nelle quali proprio il COGNOME veniva chiaramente indicato come il soggetto autore di richieste di versamento del pizzo ai dann di imprese operanti nel territorio. Ed a fronte di tale valutazione il ricorso propone una l alternativa delle stesse conversazioni non consentita nella sede di legittimità in assenza qualsiasi illogicità nella interpretazione del tribunale che ha pure sottolineato la parti attendibilità delle fonti di riferimento, indicate in altri soggetti gravitanti nello stesso mafioso di criminalità organizzata.
« 2.3 Anche i motivi in punto esigenze cautelari appaiono infondat( posto che il tribunale, de riesame ha evidenziato lo stato di soggetto già definitivamente condannato per il reato di c all’art. 416 bis cod.pen. del ricorrente nonché la gravità indiziaria sussistente in ordine a per i quali vige la presunzione relativa di pericolosità.
2.4 Infine, in relazione alle doglianze esposte con i motivi aggiunti, va segnalato come nell presente fase di legittimità a seguito di impugnazione di provvedimento di riesame non possano essere valutate emergenze indiziarie sopravvenute rispetto alla valutazione del tribunale, eventualmente validabili in sede di ulteriori richieste o di appello ex art. 310 cod.proc.p mentre la valutazione compiuta da un diverso collegio di questa Corte di cassazione in ordine ad altra posizione di soggetto coindagato ristretto in regime detentivo perché condannato alla pena definitiva dell’ergastolo, relativamente alle esigenze cautelari, alcun rilievo assume per posizione del COGNOME.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 GLYPH comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen..
Roma, 11 ottobre 2023