Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27404 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOTA ALTEO nato il 09/08/1990
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
E’ presente la Dott.ssa COGNOME tess. p/79190 (Ordine degli Avvocati di Roma) per la pratica forense.
Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di SOTA COGNOME il quale chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigett ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il del Tribunale aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custod carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 o 1990, n.309
NOME COGNOME ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia censurando la predetta ordinanza ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. pro per omissione e apparenza della motivazione con riferimento alla ritenu proporzionalità ed adeguatezza della disposta custodia cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso va premesso che, secondo l’orientamento consolidato della S.C., in tema di motivi di ricorso per Cassazi non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrins con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), s aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché s inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguat la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manif così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significa probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giu a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dell della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/202 COGNOME, Rv. 280747).
Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elem di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indica ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
L’impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che – benché formalmente prospettanti una violazione di legge o
un vizio di motivazione – mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997).
Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l’adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda.
Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è corretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Il Tribunale del riesame quanto alla scelta della misura cautelare cui si appunta l’unica doglianza proposta dal ricorrente ha evidenziato che il dato ponderale e l’elevatissimo grado di purezza della sostanza, già indicativi di importanti capacità di approvvigionamento e di collaudati contatti per il rifornimento e lo smercio, nonché il tenore e della condotta denotano l’elevata professionalità criminosa del prevenuto e un intenso proposito criminoso incompatibile una prognosi positiva sul rispetto della misura custodiale. Proprio in considerazione del livello di inserimento nel circuito del narcotraffico il tribunale del riesame afferma che l’indagato, anche ove ristretto agli arresti domiciliari in un luogo diverso e senza l’uso del telefono, ben potrebbe riprendere i suoi contatti e portare a compimento ulteriori condotte illecite per il tramite di terzi nella prospettiva di lucrare illeciti e facili guadagni, essendo riuscito ad organizzare l’acquisto addirittura all’estero mentre le manifestate esigenze di assistenza della prole non offrono elementi rassicuranti sulla prognosi cautelare tenuto conto che la situazione familiare è la stessa di quella esistente all’epoca dei fatti.
Orbene, premesso il principio, reiteratamente affermato da codesta Corte di legittimità e già sopra ricordato, per cui, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553
del 17/05/2017, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 26988401) e che, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01), non può non essere osservato come le doglianze espresse dal ricorrente si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari e al Toro contenimento, così come accertate dai giudici del riesame.
Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell’indagato.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Si manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 , disponendosi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, co. 10 ter, disp. att. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE NOME