Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17530 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/08/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, con ordinanza del 17/8/2023, depositata il 17/8/2023, ha rigettato la richiesta di riesame e per l’effetto ha confermato l’ordinanza con la quale in data 20/6/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Locri ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1, 3 bis -in relazione al comma 3 lettere a), b) c) e d)- e comma 3, lett. b), D.Igs 286/1998.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Nell’unico motivo di ricorso la difesa censura la conclusione cui sarebbe pervenuto il Tribunale evidenziando che non
sarebbero state tenute nel dovuto conto le dichiarazioni rese dagli altri due indagati (che avrebbero affermato di essere gli unici responsabili e che il ricorrente li aveva aiutati solo quando erano molto stanchi) e quelle di uno dei soggetti trasportati, che ha indicato il ricorrente e la moglie come due dei migranti.
In data 29 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sarebbe in contraddizione con quanto dichiarato dagli altri indagati e da una delle persone trasportate sull’imbarcazione.
La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce esclusivamente alla logicità e alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata.
2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828;
Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazi rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885).
Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze ch attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere quindi volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue
diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, COGNOME, Rv 237012).
L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, diversamente da quanto peraltro genericamente indicato nel ricorso, ha fornito una motivazione adeguata e coerente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le censure ora esposte, anche tese a sollecitare una diversa e non consentita valutazione degli elementi acquisiti, sono manifestamente infondate.
Il giudice del riesame, infatti, prendendo le mosse dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e a quanto da queste raccontato circa le modalità della traversata, ha dato atto della coerenza di quanto narrato in ordine all’individuazione del ricorrente come uno degli autori del reato, ciò anche evidenziando le ragioni per le quali la spiegazione alternativa fornita dal ricorrente è stata ritenuta inverosimile.
Con lo specifico riferimento alla circostanza che lo stesso e la moglie (unici trasportati di nazionalità turca, la stessa degli organizzatori) avevano piena libertà di movimento sul natante, al fatto che entrambi hanno conservato ininterrottamente la disponibilità dei propri cellulari (della quale gli altri migra erano stati privati), al contenuto dei video rinvenuti nella memoria del cellulare e cancellati e, soprattutto, ai contatti telematici intrattenuti con soggetti igno anche al fine di condividere la posizione dell’imbarcazione e i filmati, d’altro canto, la motivazione risulta completa anche quanto all’indicazione degli elementi esterni idonei a corroborare le circostanze descritte dai soggetti escussi come persone informate dei fatti, alle cui dichiarazioni, giova ribadirlo, comunque non si applicano i criteri di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01; Sez. 6, n. 44369 del
25/09/2019, COGNOME, Rv. 277213 – 01; specifica sul punto per la fase cautelare Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, NOME., Rv. 273981 – 01).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 gennaio 2024.