Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1101 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1101 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Perugia il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 23 del 2025 del Tribunale di Foggia del 17 marzo 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria illustrativa redatta nell’interesse della ricorrente dal difensore, AVV_NOTAIO, del foro di Perugia, con la quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Foggia, operando quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha, con ordinanza emessa in data 12 marzo 2025, i cui motivi sino stati depositati il successivo 17 marzo 2025, rigettato la richiesta di riesame presentata da COGNOME NOME, difesa dai propri legali fiduciari, nella . qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto beni, non meglio specificati, di proprietà sia della predetta società che della indagata sino alla concorrenza del valore, anch’esso non precisato, del profitto che sarebbe stato conseguito a seguito della realizzazione da parte della COGNOME, nella spiegata qualità, del reato di cui all’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere la stessa, nelle dichiarazioni fiscali redatte nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE indicato elementi passivi di reddito riferiti ad operazioni soggettivamente inesistenti.
In particolare, il Tribunale dauno ha segnalato che l’addebito mosso alla COGNOME consiste nell’avvenuta utilizzazione di fatture emesse da una società, la RAGIONE_SOCIALE, la quale si sarebbe fittiziamente interposta, unitamente ad altra società di diritto RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, in acquisti operati all’estero, in territorio unionale, di autoveicoli da parte della RAGIONE_SOCIALE, solo apparentemente transitati attraverso la predetta RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno di tale assunto accusatorio il Tribunale di Foggia, avendo dato atto che l’impugnazione in sede di riesame aveva ad oggetto sia la apparenza od assenza della motivazione del provvedimento con il quale era stata originariamente disposta la misura cautelare in punto e di fumus del reato che di pericolo, ha osservato, quanto al primo, che il provvedimento impugnato aveva ampiamente illustrato le ragioni per le quali la RAGIONE_SOCIALE doveva intendersi una società cosiddetta cartiera, sia in ordine alla adesione dell’indagata al programma frodatorio, elemento questo desumibile dal fatto che: a) le vetture sono state acquistate prime che le stesse passino per la Repubblica di San Marino; b) non emerge che RAGIONE_SOCIALE abbia avuto contatti con la società RAGIONE_SOCIALE in particolare abbia mai compiuto pagamenti verso questa; mentre per ciò che attiene al pericolo esso sarebbe ricavabile: a) dalla ingente somma evasa; b) dalla particolare fraudolenza delle condotte; c) dalla inoperatività delle società; d) dalla condizione di impossidenza di quasi tutti gli indagati.
A tali dati, già evidenziati nel provvedimento genetico di sequestro, il Tribunale ha, altresì, aggiunto l’elemento – definito sintomaticamente
principale ai fini della dimostrazione della partecipazione anche dei vertici della RAGIONE_SOCIALE al meccanismo frodatorio – ricavabile dalla circostanza che i pagamenti operati da quest’ultima per acquistare gli autoveicoli ceduti da RAGIONE_SOCIALE erano temporalmente concomitanti, quando non antecedenti, ai pagamenti eseguiti da RAGIONE_SOCIALE verso la società di diritto RAGIONE_SOCIALE, apparente importatrice dei veicoli da altra nazione dell’Unione europea.
Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, la COGNOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, la quale ha affidato le proprie doglianze a tre motivi di impugnazione.
In particolare, la ricorrente, la quale ha indicato sia i beni che sono stati materialmente assoggettati al vincolo cautelare sia l’ammontare del valore del profitto del reato a lei contestato, ha osservato che il provvedimento disposto a suo carico sarebbe viziato in quanto del tutto carente di una adeguata motivazione; questa, in sintesi, si ridurrebbe, per ciò che attiene agli elementi riguardanti RAGIONE_SOCIALE, al fatto che i pagamenti delle autovetture da quest’ultima acquistata presso RAGIONE_SOCIALE sarebbero contestuali ove non precedenti ai pagamenti che RAGIONE_SOCIALE avrebbe operato per l’acquisto degli autoveicoli da essa, poi, ceduti ad RAGIONE_SOCIALE.
Una siffatta prassi, rileva la ricorrente, è però comune nelle transazioni commerciali e non costituisce indice della loro simulazione, consentendo al venditore di non dovere fare ricorso a risorse proprie né a correre il rischio di insoluti da parte dell’acquirente.
Parimenti irrilevanti sarebbero gli altri dati segnalati nella motivazione della ordinanza impugnata, cioè che non vi è traccia di rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, essendo siffatta circostanza, semmai, indice della estraneità di RAGIONE_SOCIALE ai rapporti con tale società facenti capo esclusivamente ad RAGIONE_SOCIALE, e che RAGIONE_SOCIALE falsificava la documentazione per ottenere la immatricolazione in Italia dei veicoli da essa acquistati e per godere di un trattamento fiscale agevolato, trattandosi di condotte non riconducibili ad RAGIONE_SOCIALE, la quale acquistava veicoli già nazionalizzati.
Il secondo motivo di ricorso concerne la violazione di legge per omesso esame di punti decisivi ai fini dell’accertamento del fatto; in particolare il Tribunale non avrebbe considerato che non rispondeva al vero la circostanza ritenuta indicativa della fittízietà delle cessioni operate dal RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE – che la prima vendeva alla seconda ad un prezzo inferiore rispetto a
quello cui la stessa aveva acquistato i beni poi dalla medesima ceduti; parimenti frutto di una errata percezione degli avvenimenti è la asserita circostanza che RAGIONE_SOCIALE abbia emesso nei confronti di NOME in data 24 ottobre 2023 una fattura, per circa C 63.000,00, relativa ad una operazione inesistente, laddove detta fattura ha riguardato la cessione di un veicolo oggetto di puntuale tracciamento presso i registri automobilistici
Con un terzo motivo di impugnazione è stata contestata la violazione di legge per non avere la Autorità giudiziaria foggiana evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto ricorrere il requisito del periculum in mora necessario ai fini della legittimità del provvedimento oggetto di impugnazione, essendo inconferenti gli elementi dimostrativi riportati in esso.
In data 5 luglio 2025 la difesa della COGNOME ha fatto pervenire una memoria in replica alla requisitoria scritta del Pg, resa nel senso della inammissibilità del ricorso in quanto articolato sotto il profilo del vizio di motivazione, volta a ribadire gli argomenti posti a sostegno della fondatezza dell’atto introduttivo del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dalla ricorrente è inammissibile.
Osserva il Collegio che con il ricorso ora in scrutinio la ricorrente ha impugnato la statuizione con la quale il Tribunale di Foggia aveva definito il ricorso dalla medesima presentato in sede di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Foggia nell’ambito della indagine in corso di svolgimento a carico, fra l’altro della COGNOME, ed avente ad oggetto la violazione dell’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000.
Come è noto, in forza della espressa previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 325 cod. proc. pen., i provvedimenti del tipo di quelli in questione sono suscettibili di essere censurati di fronte al giudice della legittimità non in relazione a tutti i motivi elencati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen’ ma per le sole ragioni che abbiano ad oggetto la violazione della legge (ex permultis: Corte di cassazione, Sèzione II penale, 11 settembre 2023, n. 37100, rv 285189).
Ora, se è ben vero che in tale nozione debbono essere ricomprese non solo le ipotesi di errores in procedendo et in judicando ma anche quelle ipotesi in cui, essendo la motivazione viziata in termini così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, essa deve intendersi del tutto mancante, di tal che il vizio effettivamente denunziato come sussistente è quello di violazione di legge (Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739, rv 285608), essendo, in realtà, lamentata la violazione del disposto dell’art. 125, comma, 3, cod. proc. pen. il quale prescrive che, a pena di nullità i provvedimenti giurisdizionali aventi contenuto decisorio debbono necessariamente essere motivati (in relazione alla nullità del provvedimento giurisdizionale carente di una motivazione comprensibile: Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 novembre 2014, n. 46124, rv 261685), deve, tuttavia, rilevarsi, quanto al caso di specie, che il Tribunale di Foggia era stato chiamato a pronunziarsi in ordine proprio alla adeguatezza motivazionale del provvedimento cautelare genetico.
Tanto considerato e premessa la sicura estraneità, rispetto alla ipotesi della motivazione omessa o meramente apparente, della motivazione esistente anche se viziata sotto il profilo della sua plausibilità logica (Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807, rv 269119), il Tribunale ha sul punto rilevato come a carico della RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE vi fosse il dato obbiettivo che essa aveva acquistate le vetture costituenti il corpo del reato anteriormente all’avvenuto acquisto di esse da parte di RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale non risulta, peraltro, essere stata destinataria di alcun pagamento.
Anche il secondo motivo involge profili relativi non ad una ipotesi di violazione di legge ma alla tenuta della motivazione del provvedimento reso dal Tribunale dauno, posto che con esso la ricorrente si è doluta della congruità delle ragioni, già dianzi esposte, che hanno giustificato l’adozione del provvedimento cautelare.
Analogamente per ciò che attiene al terzo motivo di impugnazione, atteso che con lo stesso la COGNOME ha lamentato il fatto che non fossero state esplicitate nel provvedimento impugnato le ragioni a sostegno della esistenza del pericolo; laddove in quello è invece chiarito che l’elevato ammontare della imposta evasa in uno con la inoperatività delle società coinvolte nella “frode tributaria” e la condizione patrimoniale degli indagati, tale da mettere ragionevolmente a repentaglio la concreta possibilità di procedere, in esito al giudizio, vantaggiosamente alla confisca del profitto o
del prezzo dei reati commessi, erano tutti fattori che rendevano giustificata l’adozione del provvedimento cautelare.
Il ricorso proposto deve essere dichiarato per le ragioni illustrate inammissibile e la ricorrente, la quale ha agito in proprio, va condannata alla rifusione delle spese processuali ed al pagamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH Il Presidente