Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33247 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 del Tribunale di Taranto udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; del ricorso;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, Sezione per il riesame, con ordinanza del 14/12/2023, depositata il 1/2/2024, ha rigettato la richiesta di riesame e per l’effetto ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto in data 17/11/2023 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 423 cod. pen., artt. 2, 4, e 6 L. 896 del 1967, art. 22 L. 11 del 1975 e una ulteriore ipotesi di cui agli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa censura la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui ai capi A), l’incendio, evidenziando che il ritenuto movente non sussisterebbe e C), la detenzione di una pistola dal calibro non meglio identificato. Dagli atti, infatti, diversamente da quanto ritenuto, non sarebbe emerso che il COGNOME aveva motivi o ragioni di risentimento nei confronti della persona offesa e, pertanto, non sussisterebbe il necessario raccordo tra gli elementi indiziari evidenziati nell’ipotesi accusatoria. Elementi che, peraltro, sarebbero anche di per sé privi di effettiva efficacia rappresentativa. In ordine al capo C), inoltre, il contenuto dell’intercettazione non sarebbe decisivo quanto alla detenzione dell’arma.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli all’art. 274 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva la carenza di elementi in ordine alla sussistenza e all’attualità delle esigenze cautelari, ciò in quanto il pericolo di reiterazione, in assenza di effettivi elementi, non potrebbe essere desunto in concreto dalla presunta contiguità dell’indagato con non meglio precisati ambienti criminali.
In data 15 marzo 2024 sono pervenuti dei motivi nuovi nei quali gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME evidenziano che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al capo D) dell’incolpazione provvisoria, la detenzione della Glock, e quanto alla sussistenza del movente del reato di cui al capo A).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nei due motivi di ricorso e in quelli nuovi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Le doglianze, pure formulate impropriamente nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e completezza della motivazione, ciò anche sollecitando una diversa e alternativa lettura, non cono consentiti e sono comunque manifestamente infondati.
2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di
/Ì/
legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828 01; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazi rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885 – 01).
Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice d merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta
qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze ch attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere quindi volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, COGNOME, Rv 237012).
L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha fornito una motivazione adeguata e coerente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ciò anche con specifico riferimento alle censure ora reiterare nell’atto di ricorso.
Il giudice del riesame, infatti, in ordine al capo A) ha dato atto di avere proceduto a un analitico confronto tra il contenuto dell’ordinanza genetica, in parte riportata testualmente, e le doglianze della difesa e ha esposto in termini puntuali le ragioni per le quali queste non risultavano condivisibili (cfr. pagine da
23 a 33 dell’ordinanza impugnata) rendendo così una motivazione che risulta esente da qualsivoglia vizio e che non è pertanto sindacabile in questa sede.
2.3. Ad analoghe conclusioni, d’altro canto, si deve pervenire anche quanto ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi C) e D), in ordine ai quali il giudice del riesame ha fatto corretto e coerente riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate e alle circostanze emerse in ordine alla detenzione della pistola Glock, questo anche considerato che il possesso del porto d’armi, ormai scaduto nell’anno 2022, non esclude la sussistenza del reato contestato (cfr. pag. da 9 a 13 dell’ordinanza impugnata).
Tutto ciò, peraltro, senza considerare che la censura in ordine al capo D) non è consentita in quanto la questione circa la sussistenza o meno dei gravi indizi relativi a tale reato non era contenuta nei motivi originari di ricorso.
Come da tempo precisato dalle Sezioni Unite, infatti, i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01 e, da ultimo, con specifico riferimento al procedimento cautelare Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036 – 01).
Alle stesse conclusioni si deve pervenire riguardo alle censure sollevate nel secondo motivo di ricorso in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La motivazione in ordine al pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio, contenuta nelle pagine da 33 a 48 dell’ordinanza impugnata nelle quali il Tribunale ha dato conto di essersi confrontato con tutte le censure sollevate in quella sede dalla difesa, risulta, infatti, estremamente puntuale e la stessa, esente da vizi logici, non è pertanto sindacabile in questa sede.
Ciò anche considerato che le critiche sollevate con il ricorso risultano reiterative e sono comunque generiche.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4/4/2024