Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34192 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; ricorso;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il sentito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta ha confermato in sede di riesame la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta il 1° marzo 2024 nei confronti di NOME COGNOME limitatamente a tre capi di provvisoria imputazione di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 87, 89 e 90) e per la detenzione di arma da fuoco
(capo 95), esclusa sia l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. che la gravità indiziaria per la contestata partecipazione all’ associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 8).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il capo 87) in assenza di elementi da cui evincere che l’involucro menzionato contenesse stupefacente e fosse detenuto dal ricorrente; per il capo 89) vista la condotta concretamente tenuta da COGNOME e per l’irrilevanza del contenuto delle intercettazioni; per il capo 90) attesa la mancanza di supporto alle dichiarazioni captate.
Peraltro, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano rimaste prive di riscontri.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 95) con imputazione generica per mancata identificazione della tecnologia dell’arma da sparo. Inoltre, il ricorrente era stato vittima di una sparatoria da parte degl COGNOME, come dimostrato dalla conversazione con la sorella e dalla collocazione delle abitazioni di COGNOME e COGNOME. Peraltro, la perquisizione era risultata negativa rispetto all’arma e l’utilizzo dell’espressione “buttare in aria” riguardava un mero proposito di investimento.
2.3. Violazione di legge in relazione all’ art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto, venendo meno i gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione associativa e all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed attesa la risalenza dei fatti al 2021, mancano le esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Va premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Alla luce di questa prospettiva le censure del ricorso o attingono aspetti irrilevanti rispetto al materiale indiziario posto dal Tribunale a sostegno delle incolpazioni provvisorie (quali i mancati sequestri di stupefacente) o ne propongono una lettura alternativa o riguardano questioni che trovano nell’ordinanza impugnata adeguata e corretta soluzione, rispetto alla quale i motivi risultano aspecifici.
I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto relativi alla gravità indiziaria, sono generici e aspecifici.
Il provvedimento impugnato, con argomentazioni esenti da profili denunciabili in sede di legittimità, ha ritenuto sussistente il pieno coinvolgimento del ricorrente in una florida e redditizia attività di cessione di stupefacenti nel periodo oggetto di indagini – per il capo 88) di provvisoria incolpazione vi è bis in idem in base alle intercettazioni tutte puntualmente indicate a pag. 7 in relazione a ciascun capo di provvisoria incolpazione e dal contenuto univoco (menzionandosi involucri, tipo, quantità e prezzi della droga oggetto delle condotte contestate).
Con specifico riferimento al capo 95), relativo alla detenzione da parte di COGNOME COGNOME un’arma da fuoco, senza che rilevi la tipologia, il Tribunale, a pag. 9, perviene alla valutazione della gravità indiziaria attraverso l’esplicita confidenza del ricorrente alla sorella, nel corso dell’intercettazione del 24 aprile 2022, di essere in possesso di un’arma con cui aveva sparato ai nipoti, inserendola nello sviluppo di conversazioni, avvenute tra il 18 ed il 25 aprile 2022, relative a conflitt insorti tra il ricorrente e i nipoti (NOME e NOME COGNOME) per la gestione d traffici illeciti e pretese creditorie ad essi connesse, non assumendo alcuna incidenza la modalità della sparatoria.
I dialoghi intercettati, di cui il provvedimento ha offerto una propria ragionevole e completa lettura, sono stati collocati in un quadro di insieme che dà conto anche dei rapporti di COGNOME con i capi dell’associazione dedita al narcotraffico, gestita da “RAGIONE_SOCIALE” (NOME COGNOME e NOME COGNOME), Mentre il ricorso si limita non solo ad una critica generica, ma non ne contesta il contenuto proponendone, apoditticamente, una inammissibile diversa interpretazione.
Anche il terzo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari, è generico.
Il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità perché logico e completo, pur dando atto di avere escluso la gravità indiziaria per le condotte più gravi ascritte ad COGNOME, ha ritenuto sussistenti gli elementi dimostrativi della sua pericolosità alla luce della gravità dei fatti, protrattisi s ad epoche recenti (comprese tra il 2021 e il 2022), e della personalità evincibile dai numerosi precedenti penali, anche per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata, nonché la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale più volte violata, come emerge dai procedimenti pendenti.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024
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