Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza in data 07/06/2024 del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. 324 cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
letti i motivi aggiunti e le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Catania procede per ipotesi di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) da parte dell’RAGIONE_SOCIALE per le campagne agricole dal 2020 al 2023 e false dichiarazioni previsto dall’art. 40, comma 1, d.lvo n. 504/1995. Nell’ambito di tale procedimento erano sottoposti a sequestro preventivo (artt. 321, commi 1 e 2, 322-ter cod. proc. pen.) dal G.i.p. del Tribunale di Catania (decreto in data 3 maggio 2024) le somme dii euro 375.452,57 (quali erogazioni dirette) e di euro 65.726,76, quali diritti di aiuto portati dai titoli RAGIONE_SOCIALE e, in caso di incapienza, sequestro per equivalente dei beni degli indagati fino a concorrenza dell’ammontare del sequestro diretto. Detto provvedimento era eseguito dalla polizia giudiziaria in data 21 maggio 2024.
1.1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha respinto l’istanza di riesame, escludendo la ricorrenza dei vizi processuali dedotti (bis in idem “istruttorio” rispetto a precedente procedimento archiviato) e l’assenza del fumus commissi delicti dell’ipotesi contestata in cautela, avendo l’indagato contribuito -con le domande rivolte all’ente erogatore europeo- ad ottenere i contributi richiesti, rappresentando all’ente erogatore condizioni di fatt inesistenti.
1.2. il Tribunale riconosceva altresì il periculum in mora, per la facile volatilità del denaro contante e delle provviste bancarie, oltre alla necessità di mantenere il sequestro sulle somme di denaro (oggetto di facile possibile dispersione) in vista della futura confisca.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a ministero del difensore di fiducia, articolando a motivi della impugnazione la violazione del bis in idem istruttorio, essendo stata già archiviata analoga fattispecie (corredata dalle medesime fonti cognitive) contestata al fratello del ricorrente; motivazione apparente sul merito della truffa e sulla qualità di agente del ricorrente, mero consulente agronomo del fratello; violazione della legge penale incriminatrice contestata in cautela, per difetto di integrazione dei presupposti fraudolenti della fattispecie, non avendo il Tribunale compreso l’iter amministrativo che prevede ed indica i presupposti della erogazione dei contributi.
Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
3.1. Nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma
non la contraddittorietà, l’illogicità manifesta della stessa o il travisamento dell prova (in nuce); vizi che possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 60 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 dei 31/01/2012, COGNOME; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018).
Non può pertanto essere proposto come violazione della legge sostanziale o inosservanza di quella processuale (posta a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza), il travisamento dell’argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.
3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del bis in idem istruttorio (sotto il profilo del divieto di nuova investigazione in ordine al medesimo fatto storico naturalistico), dovendo ad avviso della difesa ritenersi preclusa la possibilità di operare nuove indagini e procedere in cautela, ove per il medesimo fatto sia stata già disposta archiviazione, ancorché nei confronti di diverso indagato.
Orbene, il Tribunale della cautela ha rigettato l’eccezione proposta argomentando in fatto, opponendo cioè che non può scrutinarsi la medesimezza del fatto in assenza di coordinate spazio-temporali sovrapponibili. E’ una argomentazione convincente e di certo non censurabile con il ricorso per cassazione, limitato nei contenuti deducibili alla sola violazione di legge.
3.2. Il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso, sotto le mentite spoglie del motivazione meramente apparente e della violazione di legge, si sviluppano viceversa, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di travisamento del dato istruttorio racchiuso nell’alveo del fumus commissi delicti, in assenza dei presupposti di fatto per l’erogazione del contributo all’attività agricola; come riconosce, peraltro, lo stesso ricorrente, che si duole principalmente del fatto che il Tribunale avrebbe malinteso il contenuto degli argomenti di riesame proposti nel merito.
3.3. Tali censure appaiono dunque irritualmente dirette a sollecitare un diverso apprezzamento dei presupposti di fatto della normativa di settore (una valutazione della gravità indiziaria del fatto contestato), che non è condizione per emissione e mantenimento della cautela reale, essendo qui sufficiente la compiuta verifica in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire la sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato, che non essere apprezzato se non come rappresentato in imputazione (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278152; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273069;
sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279). Il Tribunale del riesame, rispondendo agli specifici motivi di impugnazione, ha dato conto dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, che consentono di ricondurre in concreto l’evento astrattamente punito dalla norma penale alla specifica condotta tenuta dall’indagato (che ha certamente prestato la sua opera per la corresponsione degli aiuti comunitari in apparente difetto del titolo abilitante alla domanda).
Con questo congruo apparato argomentativo, il ricorrente, reiterando le doglianze già avanzate nel giudizio di merito, evita di confrontarsi, di modo che il motivo di ricorso deve altresì considerarsi non specifico, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710). Il ricorso non supera, dunque, la soglia dell’ammissibilità.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -ravvisandosi colpa nella proposizione della impugnazione fuori dei casi previsti dalla legge- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
4.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessit delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.