Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18177 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18177 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TEHERAN( IRAN) il 25/12/1988
avverso la sentenza del 14/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
II GLYPH I
RITENUTO IN FATTO
I difensori di NOME ricorrono avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 e ss. dal Giudice dell’udienza preliminare Tribunale di Asti per il reato di cui all’art. 589-bis, commi 1 e 2 – in relazione a 186, comma 2, lett. c) d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 – e ultimo comma cod. pen.
Il ricorso si affida a quattro motivi con cui si deducono:
2.1. Erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente illegalità della pe inflitta, nonché violazione di legge per non avere il Giudice rilevato la nullità conseguente inutilizzabilità dell’esito dell’esame ematico effettuato sull’imputa cittadino tedesco di origine iraniana che non parla e non comprende la linea la ling italiana, per mancato avviso allo stesso della facoltà di farsi assistere da difen Agli atti risulterebbe unicamente una mera richiesta di accertamento per ricerc delle sostanze di abuso, redatta esclusivamente in lingua italiana. Il Giudice avreb dovuto rilevare l’illegalità della pena concordata, in quanto parannetrata su presunta sussistenza di un’aggravante speciale di cui in realtà mancava la prova;
2.2. Erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente illegalità della pe inflitta nonché violazione di legge per non avere il Giudice considerato che l’esam clinico eseguito nell’immediatezza era un mero “test da screening da confermare a fini legali”, avendo lo stesso fornito un mero dato indicativo, che non è stato segu da un test di conferma;
2.3. Erronea applicazione dell’art. 222 cod. strada in relazione alla revoca de patente di guida: la difesa evidenzia che il titolo abilitativo alla guida è stato e dall’autorità tedesca e che pertanto difettava in capo all’autorità giudiziaria it il potere di provvedere in merito, spettando al Prefetto il potere/dovere di emett un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale;
2.4. Erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente illegalità de sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida: l’omessa rilevazione della nullità del referto clinico per le ragioni precedentemente espos comporterebbe l’erroneità dell’applicazione automatica della revoca della patente d guida, in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale n, 88 del 2019.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
In data 15 gennaio 2025, è pervenuta memoria di replica con allegati, da parte dei difensori dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato (v. Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e a., Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254865), si è di recente condivisibilmente affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrer cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’errone qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di er manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619). In particolare, anche a seguito della richiamata “novella”, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’errone qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risult indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971 – 02: “In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridic del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispett contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedime impugnato”) e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252). Nel caso di specie, vi è totale uniformità della motivazione della sentenza al capo di imputazione, trattandosi di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza in cui versava conducente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto ai primi due motivi, relativi alla qualificazione del fatto di omicidio strada e alla sussistenza della contestata aggravante dello stato di ebbrezza, la senten impugnata, ricostruito il fatto, ha dato puntualmente conto dei profili di col contestati e dell’accertamento dello stato di ebbrezza, avvenuto in sede ospedaliera e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Manifestamente infondati sono i motivi terzo e quarto, entrambi afferenti alla revoca della patente di guida. Posto il principio per cui la sanzione della revoca o de sospensione dell’abilitazione alla guida ben può essere applicata nei confronti d
conducenti
GLYPH
muniti GLYPH
di GLYPH
patente
GLYPH
rilasciata
GLYPH
da GLYPH
uno GLYPH
Stato GLYPH
estero
(Sez. 4, n. 551 del 26/02/1969, COGNOME, Rv. 111037), il Collegio rileva che correttamente il Giudice ha disposto la revoca della patente di guida, trattandosi
omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen. aggravato ai sensi del comma 2
rispetto al quale deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida secondo il principio enucleato dalla sentenza n. 88 del 17 aprile 2019 della Cort
Costituzionale.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente