Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTQ il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO DI LECCE, SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Procuratore Generale si riporta alle conclusioni indicate nella requisitoria depositata, chiede la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per le posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME; annullamento senza rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio per COGNOME NOME con inammissibilità per i restanti motivi; infine il rigetto del ricorso per la posizione di COGNOME NOME.
udito il difensore
E presente l’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO del foro di TARANTO in difesa di COGNOME
COGNOME, di COGNOME NOME e anche in sostituzione ex art. 102 c.p.p. per delega orale dell’AVV_NOTAIO del foro di TARANTO, nell’interesse dell’imputato COGNOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di TARANTO in difesa di NOME COGNOME anche in sostituzione ex art. 102 c.p.p. per delega orale dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di LECCE, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 giugno 2023 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 11 marzo 2021: 1) ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni 7 di reclusione a NOME COGNOME (per i reati di cui ai capi 1 e 4, previo riconoscimento delle attenuanti generiche il regime di prevalenza), e di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 500 di multa a NOME COGNOME (per il reato di cui al capo 27, previo riconoscimento della diminuente del fatto di lieve entità); 2) ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa (per i reati di cui ai capi 42 e 43), e di NOME COGNOME alla pena di anni 4 di reclusione ed èuro 9.000 di multa (per i reati di cui ai capi 2 e 3).
L’indagine prendeva le mosse dal rinvenimento di alcune dosi di cocaina all’interno di un circolo ricreativo.
Dall’attività di intercettazione così avviata si riusciva a ricostrui l’organigramma di una associazione dedita al traffico di stupefacenti, operante nella provincia di Taranto (capo 1).
Per quanto di interesse in questa sede, oltre alle singole transazioni illecite (capi 2 e ss.) le investigazioni consentivano di individuare il compimento di azioni estorsive posta in essere nei confronti dei proprietari di autovetture, in precedenza derubati (capi 42 e 43).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce il difetto assoluto della motivazione, in violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., non avendo indicato la Corte né le ragioni del proprio convincimento (p. 4 ricorso), né le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove contrarie (p. 5 ricorso).
Propone ricorso per cassazione anche NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con un unico motivo deduce il difetto assoluto della motivazione, in violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., non avendo indicato la Corte le ragioni per le quali, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il COGNOME non è st prosciolto, sebbene la sua estraneità rispetto ai fatti contestati emerga ictu ocull (p. 3 ricorso).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
4.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione (in parte illogica, in parte omessa) con riguardo alla identificazione nell’odierno ricorrente del soggetto indicato con il soprannome di “NOME“.
Il COGNOME riferimento, COGNOME contenuto COGNOME nelle COGNOME intercettazioni, COGNOME ad COGNOME un COGNOME soggetto soprannominato “NOME“, offre la prova che costui si incontrò con NOME e COGNOME, ma non che tale soprannome fosse univocamente riconducibile al ricorrente il quale, anzi, lo ha espressamente negato nel corso del processo.
Conseguentemente, essendo mancato anche un accertamento di tipo fonico, la motivazione offerta dai giudici di merito risulta viziata.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione con riguardo alla collocazione temporale dei fatti di reato: i giudici di merito, senza forni motivazione alcuna, hanno ritenuto il ricorrente responsabile delle condotte consumate fino al febbraio 2013, sulla scorta di alcune intercettazioni che però sono relative a dialoghi intrattenuti fino al 20 agosto 2012.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, avendo la Corte fatto riferimento al dato ponderale dello stupefacente trattato, ma senza che questo sia stato mai effettivamente accertato, se non attraverso le sole conversazioni intercettate (c.d. droga parlata).
4.4. Con il quarto motivo lamenta l’erroneo riconoscimento della recidiva, poiché avvenuto sulla scorta di due sole condanne, e per di più per fatti non gravi e risalenti nel tempo.
Si lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in ragione della condotta successiva ai fatti per cui è processo.
4.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole del fatto che, nel determinare l’aumento di pena dovuto alla recidiva, si sia violato il limite di cui all’ultimo comm dell’art. 99 cod. pen..
Con motivi aggiunti lamenta, infine, l’erroneo calcolo della pena detentiva (pari ad anni 3 e mesi 10 di reclusione, non anni 4), e si illustrano ulteriormente le doglianze relative alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione anche NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
COGNOME
5.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione, poiché contraddittoria e manifestamente illogica.
Si osserva, al riguardo, che l’identificazione della vettura adoperata dagli estorsori in quella in uso al ricorrente si fonda su una serie di elementi equivoci.
La targa fu riferita in maniera incompleta dal figlio della persona offesa, che nessun altro particolare – salvo una generica indicazione del modello del veicolo riuscì a fornire alle forze dell’ordine; inoltre, in maniera riduttiva la Cort ricondotto l’erronea indicazione del colore dell’autovettura al fatto che l’avvistamento avvenne di sera.
Le ulteriori indicazioni, tratte dal contenuto di alcune conversazioni intercettate (in cui si fa riferimento ad un soggetto “recidivo” e del comune di COGNOME – “quello scemo di COGNOME“), non convergono sulla persona del ricorrente, incensurato e dimorante da sempre in Monteparano, e di certo non inserito in alcun “gruppo” operante in COGNOMEforzata (come invece immotivatamente ritenuto nella sentenza appellata).
5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge penale nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di soggetto incensurato, di giovane età, dedito al lavoro.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, invece, è fondato, limitatamente ai motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio.
L’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, poiché del tutto aspecifico, e comunque perché propone motivi non consentiti.
2.1. Più in particolare, manca qualsivoglia riferimento alla fattispecie all’attenzione di questa Corte, e quindi agli indicatori fattuali valorizzati dal giud di appello per accedere al concordato proposto dalle parti (p. 28 sentenza impugnata).
Invero, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte d’appello ha accolto i motivi sul trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena.
Vi è stata rinuncia agli ulteriori motivi di appello.
La rinuncia conseguente al concordato circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, e perta l’imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell’eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.
E’ dunque inammissibile il ricorso con il quale si denunzi il difetto d motivazione sui motivi rinunziati ed in particolare sull’affermazione di responsabilità (come invece parrebbe voler fare il ricorrente, che pur genericamente sottolinea la mancata valutazione delle prove a discarico: pp. 2 e 3 ricorso).
Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, poiché non consentito, sostanzialmente per le stesse ragioni.
3.1. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzi dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Ne consegue, secondo un altrettanto consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo prop dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (da ultimo, Sez. 5, n. 32082 del 02/05/2024, COGNOME, non mass.; conf., Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, COGNOME, Rv. 274522; Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853).
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato solo in parte.
4.1. Il primo motivo, riguardante l’identificazione del ricorrente, oltre ch privo della necessaria specificità (poiché meramente reiterativo di doglianze già
adeguatamente scrutinate dalla Corte d’appello), risulta manifestamente infondato.
Avendo il ricorrente dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, anche alla stregua dei parametri fissati dell’art. 192 cod. proc. pen. (pp. 2 e 6 ricorso si impone il richiamo ad alcuni principi che delimitano l’ambito del giudizio di legittimità.
In presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, COGNOME, Rv. 216906 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145 – 01).
Tale confronto è mancato, essendosi il ricorrente limitato, da un lato a riproporre le doglianze già mosse con l’atto di appello, e dall’alto a ritener l’insufficienza sul punto delle sole conversazioni intercettate.
In tal modo il ricorso non adempie alla tipica funzione di una critica argomentata, e pertanto deve considerarsi non specifico e soltanto apparente.
I giudici di merito (pp. 34 e ss. sentenza impugnata) hanno infatti argomentato innanzitutto dall’analisi di diverse conversazioni, tutte relative alle transazioni illecite, e contenenti ripetuti riferimenti ad un tale “NOMENOME, appell con il soprannome di “NOME“, gestore di un forno (“quello alto del forno”); inoltre, sempre analizzando i dialoghi, hanno evidenziato come il forno di cui era titolare “NOME” si trovava effettivamente a “COGNOME” (p. 67 sentenza di primo grado).
La contestuale localizzazione delle vetture monitorate consentiva, poi, di individuare il panificio del COGNOME in COGNOMEforzata (oggetto pure di un sopralluogo), nei pressi del quale erano anche avvenute delle cessioni.
Inoltre, gli ufficiali di polizia giudiziaria ebbero ad acquisire dai colle informazioni sul soprannome con cui era conosciuto il ricorrente.
Il contenuto dei dialoghi intercettati, in conclusione, è stato letto alla lu del più ampio contesto dimostrativo, senza che possa darsi rilievo alcuno al fatto che non vi fu riconoscimento vocale (che però il Tribunale afferma esservi stato: p. 57).
Il motivo, pertanto, nella misura in cui ipotizza il malgoverno dell’art. 192 cod. proc. pen., sconta la genericità delle allegazioni difensive che rifuggono dal
COGNOME
confro .nto serrato e critico con la ratio decidendi, avuto riguardo a tutte le circostanze valorizzate dai giudici di merito in punto di identificazione.
4.2. Per analoghe ragioni anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla collocazione temporale delle condotte, è inammissibile.
La Corte tarantina, rispondendo ad analoga doglianza contenuta nell’atto di appello, ha puntualmente indicato i dialoghi in forza dei quali è stato possibile ritenere consumate le condotte fino al febbraio 2013, in coerenza con le imputazioni (p. 36 sentenza impugnata), segnalando come le relazioni esistenti tra i conversanti ed il COGNOME fossero limitate al solo perfezionamento delle cessioni di narcotico.
A questa specifica argomentazione, tutt’altro che illogica, il ricorrente oppone la medesima doglianza, senza prendere posizione sulle ragioni offerte dalla Corte d’appello, e senza spiegare perché tali dialoghi non potrebbero sostenere la prova delle ulteriori condotte.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
I giudici di merito (p. 36 sentenza d’appello; p. 70 sentenza del Tribunale), con motivazioni che vanno lette congiuntamente, hanno ritenuto il concorso del ricorrente nelle transazioni di cui ai capi 2 e 3, con evidenti finalità di spacc gestito con carattere di professionalità ed in maniera continuativa, attraverso la movimentazione di cospicue partite di stupefacente.
Si tratta di indicatori che testimoniano l’inserimento in avviati traffici, grado di reperire e commercializzare tali quantitativi narcotico, e che rendono priva di rilevanza concreta la circostanza, pure evidenziata dal ricorrente, secondo cui non vi fu alcuna verifica concreta sulla reale portata dei carichi compravenduti.
Il motivo, quindi, riproduce la censura adeguatamente confutata dai giudici di merito, i quali hanno compiuto una valutazione globale ed unitaria dei diversi indicatori di gravità del fatto (come richiesto da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01).
4.4. Non miglior sorte merita il quarto motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Come esattamente rilevato dalla Corte barese (p. 36 sentenza), nell’atto d’appello il COGNOME non ebbe a contestare la ricorrenza dei presupposti per il trattamento recidivante, ma solo l’entità dell’aumento applicato, ritenendolo “eccessivo” (p. 8).
Ad ogni modo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ammette, in punto di riconoscimento della recidiva, anche la motivazione implicita (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, COGNOME Bellis, Rv. 272803 – 01; conf., Sez. 6, n. 20271 del
27/04/2016, COGNOME, Rv. 267130 – 01; Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, COGNOME, Rv. 254341 – 01; Sez. 3, n. 22038 del 21/04/2010, Petti, Rv. 247634 – 01).
Nel caso in esame sussistono le condizioni per ritenere che i giudici di merito abbiano implicitamente motivato in ordine al riconoscimento della recidiva, attraverso i riferimenti ai quantitativi trattati in maniera stabile, dietro lo sch dell’attività commerciale svolta (p. 36 sentenza di appello), con una gestione organizzata in maniera professionale (p. 70 sentenza del Tribunale), tali da delineare l’allarmante personalità del ricorrente e l’accresciuta pericolosità sociale, e da escludere il carattere occasionale ed estemporaneo della ricaduta nel reato.
Il riconoscimento della recidiva (che incide tanto sulla individuazione della pena massima, quanto sull’incremento del termine di prescrizione per effetto degli atti interruttivi) impone di escludere che i reati per cui il COGNOME ha riport condanna siano prescritti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in termini peraltro generici, solo nel corso della discussione
Da tali indicatori di gravità, valutati unitamente alla non buona biografia penale, i giudici di merito hanno inoltre tratto argomenti per negare, con motivazione congrua incensurabile in questa sede, il riconoscimento delle attenuanti generiche (p. 36 sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 -01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ché egli faccia riferimento a quelli rit decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244 – 01).
La ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatic gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione può legittimamente fondare il diniego.
4.5. Il quinto motivo di ricorso è fondato: dall’analisi del certificato del casellario emerge che l’aumento di pena imputabile al riconoscimento della recidiva non può essere superiore, ai sensi dell’art. 99, ultimo comma, cod. pen., a mesi 7 e giorni 10 di reclusione, ed euro 1.200 di multa, come evidenziato dal ricorrente (p. 12).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che costituisce pena illegale l’incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all’art. 99, comma sesto, cod. pen., pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto (Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023, La Barbera, Rv. 284716 – 01), e che pertanto deve essere emendato anche in sede di legittimità (sui poteri della Corte di cassazione in caso di pena illegale, Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689 – 01).
La pena pertanto deve essere così rideterminata: pena base anni 2 di reclusione ed euro 5.200 di multa, aumentata per la recidiva ad anni 2, mesi 7 e giorni 10, ed euro 6.400, e ad anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 7.000 di multa, con assorbimento della doglianza formulata con i motivi nuovi (relativa ad un errore di calcolo, che si rettifica).
Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
5.1. Manifestamente infondato, oltre che reiterativo, è il motivo con cui si denuncia vizio di motivazione quanto alla identificazione del COGNOME in uno dei soggetti che si recò dalla vittima per incassare il compenso del c.d. cavallo di ritorno.
Occorre premettere in fatto, per una migliore comprensione dei motivi, che NOME COGNOME, la sera del 29 aprile 2012, patì il furto della sua autovettura.
Dopo qualche giorno ricevette una telefonata da ignoti, che gli rappresentavano la possibilità di riavere il veicolo, pagando la somma di euro 400.
Il COGNOME, quindi, prima concordò un incontro con gli ignoti estorsori, e poi si recò a denunciare l’accaduto alla polizia giudiziaria, che decise di effettuare la consegna controllata del denaro.
All’incontro, avvenuto in Monteparano, il COGNOME, insieme al figlio (che annotò la targa), consegnò denaro e chiavi agli ignoti estorsori.
Indiscusso l’avvenuto furto del veicolo, e la conseguente sortita estorsiva, la Corte d’appello (pp. 28 – 34 sentenza impugnata), ha compiutamente esaminato le doglianze difensive, assegnando una specifica attitudine dimostrativa alla targa del mezzo con il quale gli estorsori si portarono all’appuntamento, ricordata dal figlio della persona offesa, e corrispondente ad un solo veicolo circolante nel
COGNOME, corrispondente (anche) per modello a quello in uso al ricorrente – come emerso dai controlli di polizia solo genericamente contestati dal ricorrente – ed intestato al di lui padre.
L’errore sulla indicazione del colore del veicolo è stato ragionevolmente spiegato avuto riguardo alla scarsa illuminazione, senza che ciò abbia inciso sul riconoscimento della targa (che come noto è specificamente illuminata in ciascun veicolo).
La gravità indiziaria, nel senso rilevante ex art. 192 cod. proc. pen., è stata affermata anche in ragione dell’accertata frequentazione tra il correo NOME (già condannato in via definitiva per gli stessi fatti) e l’odierno ricorrente
Proprio il NOME, inoltre, mentre era all’interno del veicolo usato dagli estorsori, era stato visto da COGNOME NOME il quale, resosi conto della presenza delle forze dell’ordine (presenti in vista della consegna controllata della somma richiesta), aveva cercato di avvisarlo attraverso dei conoscenti in comune, come emerso da una serie di dialoghi intercettati.
Il riferimento, contenuto in un dialogo, allo “scemo di COGNOME” per identificare l’altro estorsore (“ho visto NOME con quello”), è stato ragionevolmente interpretato, alla luce di ulteriori conversazioni (pp. 31 e ss. sentenza impugnata), come non indicativo della (diversa) abituale dimora del ricorrente, comunque assai prossima a COGNOMEforzata.
Tutt’altro che decisivo il riferimento al “recidivo”, che dal testo del dialo appare chiaro essere riferibile non al COGNOME, ma al suo interlocutore; riferimento, si noti, che precede il passaggio in cui il COGNOME affermava di aver visto “NOME con lo scemo di COGNOME“, e dunque non può riferirsi a quest’ultimo.
Si tratta di un percorso argomentativo che, seppur di natura indiziaria, non è certo manifestamente illogico né sembra contrario alle evidenze disponibili.
A fronte di tale motivazione il ricorrente ipotizza la violazione dell’art. 1 cod. proc. pen.
Parimenti consolidato appare l’indirizzo secondo cui non sono deducibili, con il ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spes della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,
COGNOME, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 26296501).
Infine, difetta di specifica allegazione il denunciato travisamento (pp. 3 – 5 ricorso).
Va intanto ricordato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute n motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 256837).
Nella specie manca sia la specifica deduzione di aver denunciato il travisamento dinanzi alla Corte territoriale (cfr., atto di appello), sia la specif argomentazione in punto di decisività della prova che si ritiene travisata, sia in ordine alla prova del dato invocato.
Il Collegio intende qui ribadire gli oneri gravanti sul ricorrente (nella speci inevasi), ovvero: a) identificare l’atto processuale omesso o travisato; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
5.2. Non miglior sorte spetta al motivo riguardante il diniego delle attenuanti generiche: la valutazione, infatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (p. 34 sentenza impugnata), che fa leva sulla gravità del fatto, poiché indicativo della familiarità con collaudate tecniche estorsive e sulla assenza di elementi positivi di valutazione, oltre alla mera incensuratezza.
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cass a zione, sulla scorta dei principi già ricordati scrutinando il ricorso proposto da NOME COGNOME.
COGNOME
Stante l’inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Annullamento senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 7.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024
Il Co iglier estensore
Il Presidente