Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38184 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38184 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BOVA MARINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, con le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria, pronunziando a seguito di annullamento con rinvio disposto da Sez. 3, n. 25877 del 26 marzo 2024, ha riformato parzialmente la sentenza del 12 gennaio 2018 del Tribunale di Reggio Calabria, rideterminando la pena inflitta a due coimputati e revocando le pene accessorie applicate a tutti gli imputati.
2. Il giudizio di rinvio disposto da Sez. 3 n. 25877 del 2024 è intervenuto a seguito di un primo giudizio di rinvio, definito con sentenza del 26 aprile 2023, disposto da Sez. 4 del 22 febbraio 2022, con la quale nei confronti degli odierni ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME – unitamente ad altri coimputatiche erano stati assolti dal reato previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, erano state rideterminate le relative pene. Sez. 3 n.25877 del 2024, dichiarati inammissibili tutti gli altri motivi di ricorso proposti dagli odierni ricorrenti, ha annullato la sentenza della Corte d’appello del 26 aprile 2023, con riferimento al solo trattamento sanzionatorio finale applicato.
Quanto a COGNOME NOME, l’annullamento è stato disposto per il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, mentre era stato ritenuto manifestamente infondato il motivo dallo stesso proposto relativo alla violazione del principio della reformatio in peius, in ragione dell’applicazione della recidiva.
Quanto a COGNOME NOME, l’annullamento è stato disposto per l’assenza di motivazione in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche, mentre era stato ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all’applicazione della recidiva.
3. La sentenza impugnata, definito come sopra l’ambito del proprio giudizio, per ciò che concerne gli odierni ricorrenti, ha rilevato che il trattamento sanzionatorio del giudice gravato appariva senz’altro congruo e benevolo quanto a NOME COGNOME, lo stesso era stato condannato per i capi sub B) (tentata importazione di cocaina inferiore a 35 kg), C) (cessione, al fine di rivendita, di cocaina al prezzo di euro 20.000), D) (tentata importazione di cocaina), E) (cessione al fine di rivendita, di oltre 1 kg di cocaina) e F) (cessione, al fine di rivendita, di cocaina); ha chiarito che, individuato nel reato sub E) quello più grave, era congruo determinare la pena base in anni 8 di reclusione ed euro 45.000 di multa, non lontana dal minimo edittale, la stessa andava poi aumentata ex lege per la recidiva reiterata specifica, coperta da giudicato – di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 18000 di multa – e di contenuti aumenti per la continuazione (di mesi 6 ed euro 2400 per il capo C), mesi 3 ed euro 1800 per ciascuno dei capi B) e D), nonché mesi 1 ed euro 900 per il capo F). La pena base non poteva essere fissata nel minimo edittale, né potevano riconoscersi le attenuanti generiche per la gravità dei fatti, vista la quantità di droga pesante oggetto di compravendita e attinente anche al narcotraffico intercontinentale, oltre che in ragione della pessima biografia criminale dell’imputato, soprattutto per la partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Quanto alla posizione di NOME COGNOME, condannato per i reati sub B) (tentata importazione di cocaina di peso inferiore a 35 kg) e C) (cessione, al fine di rivendita, di cocaina al prezzo di euro 20.000) dell’imputazione, la Corte ha
determinato la pena base per il reato di cui al capo C), considerato quello più grave, in anni 8 di reclusione ed euro 45.000 di multa, non lontana dal minimo edittale, aumentata in misura inferiore alla previsione legislativa dei due terzi ex lege per la recidiva reiterata specifica – coperta da giudicato- di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 2700 di multa – e di contenuti aumenti per la continuazione (di mesi 3 di reclusione ed euro 1800 di multa); in questo caso, il trattamento sanzionatorio del giudice gravato è apparso alla Corte d’appello senz’altro congruo e benevolo. La pena base non poteva essere fissata nel minimo edittale, né si potevano riconoscere le attenuanti generiche per la gravità dei fatti, vista la quantità di droga pesante oggetto di compravendita e attinente anche al narcotraffico intercontinentale, oltre che in ragione della pessima biografia criminale dell’imputato, soprattutto per il precedente specifico a suo carico.
Avverso la suindicata sentenza propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME mediante i rispettivi difensori, sollevando il primo tre motivi di impugnazione, il secondo un unico motivo di impugnazione.
COGNOME NOME deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per violazione degli artt. 545, 597,609,627 e 648 cod.proc.pen e connesso vizio di motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata, quale esito del giudizio di rinvio disposto da Sez.3 n. 25877 del 26 marzo 2024, non avrebbe potuto, disporre in dispositivo la rideterminazione della pena nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME e confermare nel resto la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria emessa in data 12 gennaio 2018. Infatti, tale sentenza, impugnata in appello da NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, aveva pronunciato la condanna di COGNOME alla pena di anni 16 e mesi 2 di reclusione, anche con riferimento alla imputazione di cui al capo A), relativa al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Tuttavia, con la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 26 aprile 2023, tutti gli imputati erano stati mandati assolti in ordine a tale capo di imputazione, quindi la pena era stata rideterminata, per i soli reati contestati sub B) e C) dell’imputazione, in anni 7 mesi 4 giorni 20 di reclusione ed euro 33.000 di multa. Dunque, con la sentenza ora impugnata, la Corte d’appello aveva violato sia i limiti del giudizio di rinvio, che il divieto di reformatio in peius . Si tratterebbe, dunque, di errore del giudizio, non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale.
Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62 bis cod.pen., giacché la Corte d’appello avrebbe motivato in modo inadeguato, con particolare riferimento all’argomento addotto a sostegno della decisione di non determinare nel minimo edittale la pena base, in ragione dei rilevanti quantitativi di droga pesante oggetto di compravendita e attinenti anche
al narcotraffico intercontinentale. Rileva il ricorrente che la fattispecie era relativa alla cessione di un quantitativo imprecisato di stupefacente tipo cocaina, per l’importo di euro 20.000, dunque non si sarebbe potuto parlare di ingente quantità. Del tutto generico era poi da ritenersi il riferimento alla pessima biografia penale del giudicabile.
Con il terzo motivo, si denuncia l’omessa motivazione sulla tematica dell’applicazione dell’art. 99 cod.pen., giacché il giudicato interno si era formato solo sulla applicazione in sé della recidiva, non certo sull’entità dell’aumento di pena, che aveva formato oggetto di specifica impugnazione. Nel caso di specie, l’errore di quantificazione starebbe nell’aver considerato nella quantificazione dell’aumento ex art. 99, ultimo comma, cod.pen. anche la sentenza emessa in data 2 marzo 2000, irrevocabile il 9 giugno 2000, che era relativa ad un patteggiamento con pena sospesa, per la quale si era realizzata la condizione estintiva prevista dall’art. 445, comma 2, cod.proc.pen. Ugualmente, non si sarebbe dovuta considerare la sentenza sub 3 del certificato del casellario giudiziale in quanto relativa a contravvenzione.
COGNOME NOME con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen, tenuto conto dell’art. 627, comma 3 cod.proc.pen. I giudici del rinvio, chiamati a rimediare alla carenza di motivazione rilevata con la sentenza rescindente, avevano applicato la medesima pena applicata dalla sentenza della Corte d’appello del 23 aprile 2023, relativa al primo giudizio di rinvio, disposto da Sez.4 n. 20123 del 2022. Infatti, si era affermata l’impossibilità di determinare la pena base nel minimo edittale, o di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in conseguenza della gravità dei fatti e della pessima biografia penale dell’imputato, già gravato da tre precedenti specifici, uno dei quali di natura associativa. La motivazione sarebbe lacunosa e finirebbe per sovrapporre illegittimamente il piano dell’art. 133 cod.pen. con quello dell’art. 62 bis cod.pen. Vizio anche della pronuncia annullata e ora riprodotto.
La Procura generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME è manifestamente infondato, giacché la sentenza impugnata non ha violato il principio del divieto di reformatio in peius , né, tanto meno, ha esorbitato dall’ambito del giudizio di rinvio, rispettando il mandato della sentenza rescindente. Nella parte introduttiva, anzi, la Corte d’appello ha esplicitato che l’odierno ricorrente, insieme agli altri
coimputati indicati, erano stati assolti dal reato di cui al capo A) con la sentenza del 26 aprile 2023, che formò oggetto di ricorso per cassazione da parte dei soli imputati, i quali ne ottennero il parziale accoglimento relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. L’espressione contenuta in dispositivo, dunque, è solo apparentemente erronea, alla luce del complesso iter processuale, posto che le statuizioni di primo grado riguardanti il delitto associativo erano state già riformate nel giudizio di rinvio mediante l’esclusione dell’associazione, per cui l’ espressione ‘Conferma nel resto la sentenza impugnata’ intende riferirsi alla sentenza di primo grado come riformata.
Il secondo motivo è riferito a preteso vizio della motivazione non deducibile in questa sede. Il ricorrente censura la definizione di congruità e benevolenza utilizzata dalla sentenza impugnata a proposito della determinazione dell’aumento per la recidiva, in quanto la limitazione dell’aumento di pena sarebbe stato motivato dall’applicazione del disposto dell’art. 99, comma quarto, cod.pen. Tale imprecisione, risolvendosi in una mera affermazione non appropriata, non è di certo significativa di manifesta illogicità della decisione. Allo stesso modo, del tutto inammissibile è la critica alla decisione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che è congruo e conforme ai contenuti oggettivi accertati nel processo che le condotte contestate al ricorrente, gravato dai precedenti indicati, riguardassero quantitativi di valore significativo di cocaina (pari a euro 20.000) e che il traffico di stupefacente avesse una dimensione intercontinentale. Come è noto, peraltro, posto che il ricorrente nulla ha allegato a sostegno della richiesta, va pure ricordato che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l’esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l’indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 – 01).
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Lo stesso tenta di introdurre in questa sede la questione del quantum di pena derivante dalla applicazione della circostanza aggravante della recidiva in ordine alla quale la sentenza rescindente ha esplicitamente affermato il carattere di estraneità per novità già in relazione all’interno del secondo giudizio rescindente, derivato dallo svolgimento del primo giudizio di rinvio, nel cui ambito era intervenuta la sentenza della Corte d’appello del 26 aprile 2023. Come lo stesso ricorrente ammette, già Sez. 3 del 26 marzo 2024, ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi presentati in quella sede dalla difesa, perché non riferiti ai motivi principali fatti valere con l’introduzione del primo
ricorso per cassazione, fatto salvo il caso – qui non presente- che la rilevanza del motivo sulla recidiva fosse derivata dall’annullamento della condanna per il reato associativo. Da ciò deriva la preclusione anche nel presente giudizio della questione relativa alla recidiva e la sostanziale correttezza della decisione impugnata sul punto.
Per ragioni analoghe a quanto esposto al punto 2, va dichiarato inammissibile anche il motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME. La Corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e il ricorrente lamenta genericamente l’insufficienza delle ragioni addotte dalla Corte d’appello, senza evidenziare quali sarebbero state le situazioni positive eventualmente trascurate o non adeguatamente valutate.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 ottobre 2025. Il Consigliera Est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME