Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34661 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, c del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale per le misure cautelari personali di Catanzaro confermava l’ord del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato ad NOME COGNOME COGNOME m cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai gra colpevolezza per il reato di usura.
Avverso tale ordinanza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. con il primo ed il terzo motivo si contestava la motivazione in ordi sussistenza delle esigenze cautelari che non sarebbero state indicate in modo specif ritenute sussistenti sulla base di una motivazione apodittica che, peraltro avreb illegittimo riferimento a precedenti risalenti.
2.1.1. Le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto si ris nella richiesta di rivalutazione delle emergenze procedimentali poste a sostegno conferma della sussistenza del pericolo cautelare, attività esclusa dal perime circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale riteneva sussistente il per effettuando una valutazione completa sia in ordine alla gravità della condotta, ch personalità del ricorrente. E riteneva, pertanto, COGNOME pienamente inserito nel c delinquenziale ed incline alla consumazione di nuovi reati (pagg. 6 e 7 del provvedi impugnato.
2.2. Con il secondo motivo di deduceva violazione di legge e vizio di motivazion ordine la sussistenza della gravità del quadro indiziario; si deduceva che non sareb dimostrato l’incasso da parte del ricorrente, di somme superiori al prestito erogat il presunto offeso sarebbe a lui legato da un rapporto di amicizia.
2.2.1. Anche questo motivo si risolve nella richiesta di rivalutare la c dimostrativa degli indizia senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del motivazionale.
Il tribunale rilevava infatti come gli elementi raccolti indicassero che NOME erogato a COGNOME la somma di euro cinquemila per consentirgli di estinguere il pr debito nei confronti dei COGNOME e, contestualmente, aveva beneficiato di interessi pari a duemilaottocento euro. Risultava, dunque, dimostrata la pattuizione di in usurai e che NOME avesse approfittato dello stato di difficoltà della vittima e situazione di necessità.
Il quadro indiziario trovava, peraltro, decisiva conferma nel rinvenimento disponibilità di NOME della carta del reddito di cittadinanza della vittima (p provvedimento impugnato)
L’ordinanza impugnata non si presta, dunque, ad alcuna censura.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024
L’estensore
La Presidente