Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30623 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata COGNOME con ordinanza COGNOME del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi nei confronti di NOME COGNOME in ordine a plurimi reati di cui all’art. 73 d.P.R. n.309/1990, , con quella degli arres domiciliari.
Le indagini avevano preso le mosse dalla denuncia presentata da NOME COGNOME, il quale aveva riferito alla polizia giudiziaria che la figlia diciannoven aveva incominciato a fare uso di droghe, marijuana e cocaina. A seguito della denuncia erano stati effettuati, il 20 marzo 2020, l’arresto in flagranza di NOME COGNOME e, il 24 aprile 2020, l’arresto di NOME COGNOME e era stato rinvenuto, il 13 luglio 2020, nel casolare di campagna di NOME COGNOME un bunker occultato a circa tre metri da terra, fornito di sistema di areazione e ventilazione, adibito a coltivazione della marijuana ed a centro per il deposito della droga.
Era così emersa (attraverso operazioni di intercettazione telefoniche ed ambientali, attività di osservazione anche tramite sistema di videosorverglianza, acquisizione di tabulati telefonici e dei tracciati dei movimenti RAGIONE_SOCIALE auto mediante sistema GPS) una serie di reati inerenti gli stupefacenti, posti in essere da una pluralità di indagati nei comuni di Platì, Rosarno e Taurianova e in altre parti del territorio calabrese.
In tale contesto era stata identificata la figura di NOME COGNOME, quale soggetto coinvolto nelle fattispecie di reato su indicate.
Avverso l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Il difensore contesta che l’interpretazione da parte del Tribunale RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate non fosse l’unica possibile. Peraltro molte della contestazioni erano relative a quantità imprecisate di droga, sicché avrebbe dovuto essere contestato il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto COGNOME la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie di reato in quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 /90. Il difensore ribadisce che molte RAGIONE_SOCIALE imputazioni si riferivano a quantitativi imprecisati di droga, che nell imputazione di cui al capo 25) il quantitativo di droga era pari a soli 3 grammi e che anche i 200 ‘grammi di cui alle imputazioni dei capi 21) e 27) erano compatibili con la fattispecie attenuata.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio d motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari. Il difensore sottolinea la risalenza nel tempo dei fatti, posti in essere quattro anni prima rispetto alla esecuzione della misura cautelare e rileva che, dopo l’arresto di COGNOME, non era emersa la prosecuzione dell’ attività delittuosa da parte del ricorrente: tali elementi deponevano per la inesistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e anche il rinvenimento, al momento della esecuzione della misura, nella sua disponibilità di quattordici dosi di marijuana valevano al più a dimostrare la sua qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.Si deve ricordare che “in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad ess ineriscono, la sola verifica RAGIONE_SOCIALE censure inerenti la adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto c governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze e non il controllo di quellè censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito” (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 – 01). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono
consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica i relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicit ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, il primo motiv deve ritenersi inammissibile o, comunque, manifestamente infondato.
Il Tribunale ha osservato, in linea generale, che durante le conversazioni intercettate gli indagati utilizzavano per lo più un linguaggio criptico pe nascondere i loro traffici delittuosi e l’acquisto di droga, ovvero i termini “cani” “cose” per riferirsi alla droga, ma talora anche termini più espliciti, quali “erba e, con riferimento all’efficacia drogante dello stupefacente, il verbo “sballa”; che gli indagati utilizzavano il terreno di COGNOME in Taurianova come base e punto di riferimento per i traffici di droga; che COGNOME, coadiuvato da COGNOME, era dedito in maniera seriale alle cessioni di sostanze stupefacenti, prodotta nel bunker o da lui acquisita presso i suoi fornitori, fra cui NOME COGNOME e NOME COGNOME; che le videocamere di sorveglianza avevano immortalato, in più occasioni, soggetti che, uscendo dal terreno in Taurianova, recavano in mano involucri di plastica contenenti la droga.
Piu specificamente, con riferimento alle singole imputazioni, il Tribunale ha richiamato:
-quanto al reato di cui al capo 3) le conversazioni intercettate, COGNOME il monitoraggio sull’auto del ricorrente e i servizi di osservazione e controllo da cui era emerso che nel pomeriggio del 19 giugno 2020 COGNOME e COGNOME si erano messi d’accordo per andare ad acquistare sostanza stupefacente da NOME COGNOME e si erano, poi, effettivamente recati a Rosarno; nei giorni successivi, erano state intercettate conversazioni, nel corso RAGIONE_SOCIALE quali COGNOME aveva
trattato COGNOME la vendita della droga con i propri clienti, i quali erano, poi, stati vi ritirare “la merce” acquistata nei pressi casolare di Taurianova, ove, pure, in numerosissime occasioni si era trovato anche COGNOME;
quanto al reato di cui al capo 5), COGNOME le conversazioni intercettate, COGNOME il monitoraggio GPS sull’auto del ricorrente e i servizi di osservazione e controllo, da cui era emerso che nel pomeriggio del 22 giugno 2020 COGNOME e COGNOME avevano acquistato una partita di marijuana da NOME COGNOME; mentre stavano facendo ritorno da Rosarno, NOME aveva inviato messaggi tramite l’applicativo whatsapp a varie persone e il giorno successivo aveva chiamato COGNOME, lamentandosi della scarsa qualità dello stupefacente; ancora una volta il ritiro dello stupefacente era avvenuto presso il casolare di Taurianova;
quanto al reato di cui al capo 7), COGNOME le conversazioni intercettate, COGNOME il monitoraggio GPS sull’auto del ricorrente e i servizi di osservazione e controllo, da cui era emerso che il 23 giugno 2020 COGNOME e COGNOME, COGNOME rimasti insoddisfatti della qualità della partita di droga ricevuta il giorno prima, avevan acquistato un ulteriore quantitativo di marijuana da NOME COGNOME;
quanto al reato di cui al capo 9), la conversazione, con cui, soddisfatto del precedente acquisto, in data 25 giugno 2020, COGNOME, insieme a COGNOME e NOME COGNOME, si era rivolto a COGNOME per un’ulteriore fornitura; a seguito di ciò le immagini della telecamera di videosorveglianza avevano ripreso numerosi soggetti, molti dei quali non identificati, dirigersi presso la cascina d Taurianova per acquistare la droga;
quanto al reato di cui al capo 11), le conversazioni intercettate e il monitoraggio tramite GPS installato sull’auto del ricorrente, da cui era emerso l’acquisto, il 28 giugno 2020, da parte di RAGIONE_SOCIALE e COGNOME presso NOME COGNOME, a Rosarno, di un quantitativo di marijuana da destinare allo spaccio;
quanto al reato di cui al capo 21), le conversazioni intercettate e il nnonitoraggio tramite GPS installato sull’auto del ricorrente, da cui era emerso che il 10 luglio 2020 NOME, accompagnato da COGNOMECOGNOME si era recato da NOME COGNOME, da cui aveva acquistato 200 grammi di marijuana, da destinare alla vendita a NOME COGNOME e altri acquirenti;
quanto al reato di cui al capo 25), le conversazioni, da cui era emerso che il 12 luglio 2020 COGNOME aveva ceduto ad una donna non identificata 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana al prezzo di cinquanta euro;
quanto al reato di cui al capo 27), le conversazioni e il monitoraggio tramite GPS installato sull’auto del ricorrente, da cui era emerso che il 12 luglio 2020 COGNOME, accompagnato in auto da COGNOME, avevo acquistato da NOME COGNOME 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana da destinare allo spaccio.
Il Tribunale, alla censura del ricorrente per cui egli, semplice consumatore di droga, era estraneo all’attività di spaccio e si era limitato ad accompagnare NOME con la sua autovettura senza essere conscio dell’attività di acquisto di droga da parte del correo, ha replicato che plurimi elementi valevano a smentire la tesi difensiva. COGNOME, infatti, non solo era solito accompagnare il coindagato e recarsi nel casolare di Taurianova, ma COGNOME aveva anche suggerito dove occultare lo stupefacente in caso di eventuali controlli; COGNOME talora aveva testato per suo conto la droga e, insieme a NOME, aveva discusso di possibili guadagni derivanti dalla illecita attività di spaccio.
4.1. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni registrate, COGNOME il motivo di ricorso è meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALE stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame. COGNOME Le doglienze sono comunque aspecifiche, essendosi il difensore limitato, in alcuni passaggi, a contestare, in maniera inammissibile, la valenza dimostrativa RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate.
5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. In sede di impugnazione dell’ordinanza genetica e nel corso dell’udienza davanti al Tribunale, secondo quanto riportato del riportato nel verbale, era stata contestata solo la gravità indiziaria in ordine tutti i reati, sicché deve trovare applicazione il principio per cui «non son deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322).
6.11 terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Il Tribunale, nel dare atto del concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati, ha valorizzato, oltre alla gravità concreta dell plurime condotte di reato, il rinvenimento, al momento della esecuzione della misura, nella disponibilità di COGNOME di 37 grammi di marijuana, divisi in quattordici dosi, occultate nella tasca di un giubbotto riposto all’intern dell’armadio della sua camera da letto. La motivazione adottata è in linea con i
principi del diritto vivente, ovvero con l’interpretazione elaborata da questa Corte dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell’attualità deve essere inteso nel senso che possa essere formulata una prognosi di ricaduta nel reato fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame RAGIONE_SOCIALE sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere (sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, AVV_NOTAIO Mario, Rv. 277242).
In maniera logica il Tribunale ha ritenuto la detenzione attuale di sostanza stupefacente destinata allo spaccio da parte del ricorrente circostanza significativa del suo attuale inserimento nel contesto criminale dedito al traffico di droga. Il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, dunque non si presta alle censure dedotte, posto che il dato del c.d. tempo silente, nel caso di specie è stato ritenuto superato in maniera ragionevole, attraverso il richiamo ad un indice concretamente sintomatico della attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Deciso il 19 giugno 2023